Imprese artigiane
E' artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo "svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande", salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E’ artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Tutte le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all’Albo imprese artigiane; le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione sono presentate alla Camera di commercio dove è posta la sede artigiana dell’impresa.
Chi deve iscriversi
- titolare dell'impresa con requisiti artigiani o, nel caso di società, i soci che partecipano al lavoro
- collaboratori familiari (ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo)
La richiesta di iscrizione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione dell'impresa artigiana.
- Collaboratori familiari: chi sono
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Si considerano familiari coadiuvanti:
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati
- i figli naturali legalmente riconosciuti
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
- i minori regolarmente affidati
- i nipoti in linea diretta
- i fratelli e le sorelle
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.)
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado
Come presentare le pratiche
Le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane devono essere presentate, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa entro 30 giorni dalla data dell’evento.
Per sapere come inviare le pratiche telematiche consultare la piattaforma supporto specialistico SARI alla voce ARTIGIANATO.
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Decesso-inabilitazione-interdizione dell'imprenditore artigiano
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In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.
Il mantenimento dell’iscrizione deve essere richiesto da uno degli eredi che può assumere l’esercizio dell’impresa: coniuge, figlio (maggiorenne o minore emancipato), tutore del figlio minore.
Ricorsi
Contro i provvedimenti di rifiuto dell’iscrizione, modifica o cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento (L.R. n. 41/1990, art. 22, comma 1) all’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, che deciderà con proprio atto entro il termine di 90 giorni dal deposito del ricorso (L.R. n. 41/1990, art. 22, comma 5).
Per informazioni sulla predisposizione delle pratiche telematiche consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Per richieste di evasione urgente delle pratiche o di eventuali richieste all’Ufficio su dati e/o codici ATECO riportati nella visura camerale utilizzare il servizio Sportello Amico.