Informazioni sul Registro imprese - REA
Registro imprese
Il Registro Imprese (RI) è un registro pubblico, tenuto da ogni Camera di commercio, nel quale si devono iscrivere tutte le imprese del territorio.
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare e a iscrivere nel Registro una serie di atti, fatti e informazioni che riguardano la propria vita e lo svolgersi della propria attività.
I diversi adempimenti da iscrivere e comunicare al Registro imprese e le loro modalità di deposito sono consultabili su SARI, piattaforma online della Camera di commercio.
L'iscrizione prevede il versamento di un diritto annuale.
Il RI fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
Le informazioni sono a disposizione di tutti e possono essere consultate attraverso visure e attestate in certificati che hanno valore legale.
Il RI è retto da un Conservatore nominato dalla giunta della Camera di commercio e sottoposto alla vigilanza del Giudice del Registro, delegato dal Presidente del Tribunale. La sua tenuta è curata dall'Ufficio Registro imprese.
Atti da comunicare al Registro imprese
Oltre all'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare telematicamente al RI i successivi atti ed eventi, previsti dalla legge, che le hanno interessate dopo l'iscrizione (modifiche, trasferimenti, liquidazioni, bilanci, ecc.).
- Effetti della pubblicità del Registro imprese
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In base agli effetti giuridici che le singole norme attribuiscono all'iscrizione o al deposito degli atti e fatti nel Registro imprese, la pubblicità si distingue fra:
- pubblicità costitutiva: quando l'atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l'iscrizione nel Registro imprese; la pubblicità costitutiva ricorre solo se espressamente prevista dalla norma (es. atto costitutivo/modificativo di società di capitali);
- pubblicità dichiarativa: quando l'atto o il fatto, che già produce di per sé effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dall'iscrizione dello stesso nel Registro Imprese, a prescindere dal fatto che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza (es. atto costitutivo/modificativo di società di persone); la mancata iscrizione dell'atto/fatto comporta l'inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza;
- pubblicità-notizia: quando l'atto, il fatto o il soggetto iscritto nel Registro Imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel Registro, senza che ne conseguano particolari effetti giuridici; in questo caso la pubblicità nel registro ha solo funzione informativa nei confronti dei terzi che hanno interesse ad avere conoscenza di determinati fatti.
- Chi deve iscriversi
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Il Registro è composto da una Sezione ordinaria e più Sezioni speciali.
Sezione ordinaria
L'iscrizione nella Sezione ordinaria ha effetti di pubblicità costitutiva per le società di capitali e di pubblicità dichiarativa per tutti gli altri soggetti.
Si iscrivono nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese:
- Imprenditori individuali
- Società di persone (s.n.c. - s.a.s.)
- Società di capitali (s.p.a. – s.r.l.)
- Società cooperative
- Società consortili
- Consorzi con attività esterna
- Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- Aziende speciali e consorzi di Enti locali
- Società estere con sede secondaria in Italia
- Enti pubblici economici
Sezioni speciali
L'iscrizione nelle Sezioni speciali assolve in generale una funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia. Per le imprese agricole (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società esercenti attività agricola) l’iscrizione assolve la funzione di pubblicità dichiarativa.
Si iscrivono nelle Sezioni speciali:
- Piccoli imprenditori
- Imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Società semplici Start up – PMI innovative – Incubatori certificati
- Società tra avvocati
- Società tra professionisti
- Imprese artigiane
- Imprese sociali
- Alternanza scuola-lavoro
REA - Repertorio economico amministrativo
Per integrare le informazioni iscritte nel Registro imprese è stato istituito il REA - Repertorio delle notizie economiche e amministrative - in cui vengono registrati ulteriori dati di natura economica, amministrativa e statistica relativi ai soggetti iscritti al RI, come l'inizio effettivo dell'attività, la sua descrizione, eventuali sospensioni, iscrizioni di unità locali, ecc.)
Le denunce al REA devono essere effettuate entro 30 giorni.
Tutti i soggetti iscritti al Registro imprese si trovano automaticamente ad avere una posizione aperta nel REA.
Nel REA devono iscriversi anche i seguenti soggetti, non obbligati all'iscrizione al RI:
- imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale in Italia;
- associazioni o altri enti non societari che esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche, in via sussidiaria, una attività economica;
- persone fisiche che cessano di esercitare l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e mediazione marittima all'interno di un'impresa e che possono iscriversi, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, al fine di mantenere il requisito abilitante (D.Lgs. n.59/2010).
Per informazioni sulla predisposizione delle pratiche telematiche consultare il SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese
Per richieste di evasione urgente delle pratiche o di eventuali richieste all’Ufficio su dati e/o codici ATECO riportati nella visura camerale utilizzare il servizio Sportello Amico.