E' artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo "svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande", salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E’ artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Tutte le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all’Albo imprese artigiane [1]; le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione sono presentate alla Camera di commercio dove è posta la sede artigiana dell’impresa.
Chi deve iscriversi
- titolare dell'impresa con requisiti artigiani o, nel caso di società, i soci che partecipano al lavoro
- collaboratori familiari (ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo)
La richiesta di iscrizione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione dell'impresa artigiana.
- Collaboratori familiari: chi sono
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Si considerano familiari coadiuvanti:
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati
- i figli naturali legalmente riconosciuti
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
- i minori regolarmente affidati
- i nipoti in linea diretta
- i fratelli e le sorelle
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.)
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado
Come presentare le pratiche
Le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane devono essere presentate, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica [2] per la nascita dell’impresa entro 30 giorni dalla data dell’evento.
Per sapere come inviare le pratiche telematiche consultare la piattaforma supporto specialistico SARI [3] alla voce ARTIGIANATO.
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Decesso-inabilitazione-interdizione dell'imprenditore artigiano
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In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.
Il mantenimento dell’iscrizione deve essere richiesto da uno degli eredi che può assumere l’esercizio dell’impresa: coniuge, figlio (maggiorenne o minore emancipato), tutore del figlio minore.
Ricorsi
Contro i provvedimenti di rifiuto dell’iscrizione, modifica o cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento (L.R. n. 41/1990, art. 22, comma 1) all’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, che deciderà con proprio atto entro il termine di 90 giorni dal deposito del ricorso (L.R. n. 41/1990, art. 22, comma 5).