L'istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente la violazione della normativa sul diritto annuale, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera B del D.M. n. 54/2005.
Affinché si perfezioni il ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo alla scadenza e fino alla data del pagamento.
In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale, deve provvedere a versare:
- l'importo del tributo dovuto e non versato o versato in misura insufficiente
- l'importo della sanzione ridotta al 6% (come più volte chiarito dal MISE)
- l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera
Chi può ravvedersi
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le imprese già iscritte al Registro delle Imprese che non hanno versato il diritto annuale alla data di scadenza ordinaria;
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le imprese nuove iscritte che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
La violazione non deve essere già stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Termini e scadenze
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è entro un anno dalla commissione della violazione. Nel caso in cui il termine differito cada di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo successivo. La data di commissione della violazione è quella della scadenza originaria dell'obbligo del pagamento oppure quella entro cui il contribuente avrebbe potuto versare con maggiorazione dello 0,40% se - e solo se - nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con maggiorazione il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE 27 del 2 agosto 2013 recepita con circ. MISE 172574 del 22 ottobre 2013).
N. B.: Il ravvedimento operoso lungo effettuato entro due anni dalla violazione, introdotto dalla legge di stabilità 2015, non riguarda il diritto annuale, ma solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Modalità di pagamento
Il pagamento del tributo può avvenire alternativamente utilizzando
Utilizzando l'apposito portale nazionale nel quale, inserendo il codice fiscale dell'impresa, è possibile effettuare il calcolo del diritto dovuto e, successivamente, procedere al pagamento mediante il sistema PagoPA. La procedura è semplice ed intuitiva. E' sufficiente seguire le istruzioni illustrate ad ogni passo. |
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Utilizzando il Modello F24, la cui compilazione deve avvenire come di seguito: contribuente: al fine della corretta attribuzione del pagamento all'impresa è necessario indicare il codice fiscale (non la partita IVA), nonché i dati anagrafici e il domicilio fiscale; Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale annuo vigente con maturazione giornaliera. La sanzione si calcola in misura ridotta al 6% del tributo omesso. non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852, quindi non è possibile utilizzare il ravvedimento sprint o la regolarizzazione con codice 8911 prevista per i modelli F24 a saldo zero.
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