L'attività artigiana è regolata dalla L. 443 dell’8 agosto 1985 - legge quadro sull'artigianato - che ha sancito l’obbligo di iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane per le imprese in possesso dei requisiti, modificata, per quanto riguarda le società, dalla L. 133/1997 e dall’art. 13 della L. n. 57/2001.
L’art. 2 della legge regionale n° 32/2016 ha soppresso la Commissione Regionale e le Commissioni Provinciali per l’Artigianato e, dal 1 gennaio 2017, ha trasferito le funzioni in capo alle C.P.A. alle Camera di Commercio.
Le previsioni della legge regionale n. 41/90, con la quale erano state istituite le predette Commissioni, sono applicabili quando non incompatibili con l’art. 2 della predetta legge regionale n. 32/2016.
Con il decreto assessoriale n. 1 del 1/03/2017 sono state definite le modalità operative del trasferimento delle funzioni dalle C.P.A. alle Camere di Commercio e le linee di indirizzo per l’esercizio delle predette funzioni; con decreto assessoriale n. 2 del 27/03/2017 è stato modificato il termine entro il quale presentare i ricorsi contro i provvedimenti di rifiuto dell’iscrizione, modifica o cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane (al decreto è allegato il testo rettificato delle linee di indirizzo).