Forme giuridiche ammesse

Impresa individuale

Società in nome collettivo

la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo

 Società in accomandita semplice

  • ciascun socio accomandatario deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e non deve essere unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
  • i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano e non sono iscrivibili negli elenchi previdenziali, ad eccezione del caso in cui siano collaboratori familiari del socio accomandatario

 Società a responsabilità limitata unipersonale

il socio unico deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivestire la qualifica di amministratore unico e non deve essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice 

Società a responsabilità limitata pluripersonale

la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenere la maggioranza del capitale sociale e rappresentare la maggioranza dell'organo amministrativo 

Società cooperative

  • la maggioranza dei soci  deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresentare la maggioranza dell'organo amministrativo
  • la maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata da soci lavoratori

 Consorzi e società consortili

 I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane.

 

Ultima modifica: Venerdì 20 Novembre 2020