Diritto annuale anni precedenti

Diritto annuale 2023
Importi e scadenze
Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2023 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2023 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2023 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2022 e dalla data di approvazione del bilancio.

 

Differimento termini ISA

Il D.L.10/05/2023 n.51 convertito in Legge 03/07/2023 n.87 ha previsto la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2023 3 il termine per i versamenti delle imposte dovute dai soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), quindi anche il versamento del DIRITTO ANNUALE. quindi, i soggetti che:

adottavano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentavano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicavano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiaravano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze; partecipavano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1

 

Per le imprese che non rientravano nelle casistiche individuate dalla norma rimaneva confermata la scadenza del 30 giugno, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Dal 1° agosto 2023 si sarebbero potuti regolarizzare i versamenti irregolari tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento lungo” (entro un anno dalla scadenza ordinaria, ossia dal 01 luglio 2023 al 30 giugno 2024), con applicazione della sanzione al 6% e degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 01 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.

Nella Tabella seguente sono riepilogati i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:

TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO % DI MAGGIORAZIONE DA APPLICARE
entro il 20/07/2023 NESSUNA MAGGIORAZIONE
21/07/2023 0,0364
22/07/2023 0,0727
23/07/2023 0,1091
24/07/2023 0,1455
25/07/2023 0,1818
26/07/2023 0,2182
27/07/2023 0,2545
28/07/2023 0,2909
29/07/2023 0,3273
30/07/2023 0,3636
31/07/2023 0,40

avrebbero potuto effettuare il versamento del diritto annuale entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione; dal 21 luglio al 31 luglio 2023, compreso, maggiorando la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%.

Diritto annuale 2022
Importi e scadenze
Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2022 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2022 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2022 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2021 e dalla data di approvazione del bilancio.

Diritto annuale 2021
Importi e scadenze
Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2021 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2021 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2021 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2020 e dalla data di approvazione del bilancio.

 
Differimento termini ISA
Ai sensi dell'articolo 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106 i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 15 settembre 2021 senza maggiorazione

Non è prevista l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per i versamenti eseguiti 30 gg successivi, questi ultimi risulteranno tardivi e sanzionati.

Il differimento si applica  anche  ai  soggetti  che partecipano a società, associazioni e imprese ai  sensi  degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, aventi i requisiti indicati nel capoverso precedente.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. 0227788 del 28 luglio 2021, ha precisato che detto differimento si applica anche al versamento del diritto annuale dovuto per l’anno 2021 dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del predetto decreto.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 Agosto 2021 ha precisato che la proroga si applica ai contribuenti che esercitano tali attività, in forma di impresa o di lavoro autonomo, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa.

Diritto annuale 2020
Importi e scadenze
Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2020 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2020 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2020 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2019 e dalla data di approvazione del bilancio.

 
Differimento termini ISA
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento si applica  anche  ai  soggetti  che partecipano a società, associazioni e imprese ai  sensi  degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, aventi i requisiti indicati nel capoverso precedente.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. 0160731 del 9 luglio 2020, ha precisato che detto differimento si applica anche al versamento del diritto annuale dovuto per l’anno 2020 dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del predetto decreto.

Diritto annuale 2019
Importi e scadenze
Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2019 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2019 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 1 luglio 2019 (in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica) corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2018 e ovviamente dalla data di approvazione del bilancio.

Il Decreto M.I.S.E. del 22/05/2017, pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017, ha autorizzato l'applicazione della maggiorazione del 20% di cui all'art. 18, comma 10, L. 580/93. Tale maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni, ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

 
Differimento termini ISA
Ai sensi dell’art. 12 quinquies, comma 3, del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito in legge n. 58/2019) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30  giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
 
Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. n. 0172631 del 2 luglio 2019, ha precisato che la proroga si applica anche al versamento del diritto annuale dovuto per l’anno 2019.
 
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 giugno 2019 ha precisato che la proroga si applica ai contribuenti che esercitano tali attività, in forma di impresa o di lavoro autonomo, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa.
 
Diritto annuale 2018
Importi e scadenze
Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2018 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2018 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno 2018 cade di sabato) corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2017 e ovviamente dalla data di approvazione del bilancio.

Il Decreto M.I.S.E. del 22/05/2017, pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017, ha autorizzato l'applicazione della maggiorazione del 20% di cui all'art. 18, comma 10, L. 580/93. Tale maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

 
 
Diritto annuale 2017
Importi e scadenze

Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2017 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Al pari delle imposte sui redditi,il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2017 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2017 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2016 e ovviamente dalla data di approvazione del bilancio.

Il Decreto M.I.S.E. del 22/05/2017, pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017, ha autorizzato l'applicazione della maggiorazione del 20% di cui all'art. 18, comma 10, L. 580/93. Tale maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017 ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2017 per i titolari di redditi di impresa.
La proroga stabilita con il decreto sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2017. La scadenza del 30 giugno 2017 è stata prorogata al 20 luglio 2017, mentre dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 il pagamento può essere effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Resta inteso che i soggetti iscritti esclusivamente nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) non titolari di reddito di impresa, non rientrano nella casistica individuata dalla norma e, pertanto, per essi rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro i trenta giorni successivi (ovvero entro il 31 luglio 2017, cadendo il 30 luglio 2017 di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Differimento termini Studi di Settore
Il D.P.C.M. del 20.07.2017, avente per oggetto il "Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella G. U. n. 169 del 21.07.2017,  ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2017 per i titolari di redditi di impresa. Con nota n. 0323058 del 31.07.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga è applicabile anche al diritto annuale 2017 per i contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata: pertanto la scadenza del diritto annuale del 30 giugno 2017 è stata prorogata al 20 luglio 2017; dal 21 luglio al 20 agosto 2017 è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Ultima modifica: Giovedì 18 Gennaio 2024