Mancato pagamento e sanzioni
Le sanzioni amministrative relative al diritto annuale sono disciplinate dal:
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D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005 - "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della legge 21.2.2003, n. 27"
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Circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico)
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Nota MISE n. 0172574 del 22 ottobre 2013 - Circolare Agenzia delle Entrate n.27/E del 2 agosto 2013 - Applicabilità al diritto annuale
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Nota MISE n. 232228 del 13 luglio 2016 - Istituto del reclamo e della mediazione - articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546; applicabilità al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio
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Regolamento camerale per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili alle violazioni del diritto annuale dovuto alla camera di commercio
La sanzione amministrativa si applica ai casi di tardivo o omesso versamento, ed è compresa tra il 10% ed il 100% dell'ammontare del diritto dovuto.
Si applica la sanzione del 10% ai casi di tardivo versamento, e cioè ai casi di versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, mentre i versamenti effettuati dopo i 30 giorni dalla scadenza sono equiparati agli omessi versamenti, ai quali si applica una sanzione dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto annuale dovuto.
Le sanzioni previste dal Decreto del Ministero Attività Produttive n. 54/2005 sono irrogate dalle Camere di Commercio ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede diverse la possibilità di adottare una o più delle seguenti procedure:
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notifica dell'atto di contestazione
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notifica dell'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
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iscrizione immediata a ruolo delle somme dovute
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