Non sono tenute al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359 dell'11 maggio 2001:
- le imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo all'adozione del provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali cessate al 31 dicembre, che presentano la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione;
- le società in liquidazione, se hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre e hanno presentato domanda di cancellazione al Registro imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
- le società cooperative sciolte per atto dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 2544 C.C., a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento di scioglimento.
Non sono tenute al pagamento del diritto annuale, inoltre, le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. L'esenzione decorre dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale, se contestuale all’atto costitutivo, oppure dall’anno successivo all’iscrizione nella sezione speciale, se avviene in momento successivo alla costituzione.
L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura non oltre il quinto anno di iscrizione.
Non sono tenute al pagamento del diritto annuale neanche le imprese individuali di cui risulta deceduto il titolare, dall'anno successivo alla data del decesso, se l’attività non è proseguita dagli eredi, i quali sono anche obbligati al pagamento del tributo. Non sono invece trasmissibili agli eredi la sanzione e gli interessi (Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3520/c del 24 luglio 2001).