Atti di accertamento e irrogazione sanzioni

Alternativamente e preliminarmente all'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale, la Camera di Commercio provvede alla notifica degli atti di accertamento e irrogazione di sanzione:

  • a seguito di esplicita richiesta da parte del contribuente
  • in tutti i casi nei quali l'ufficio ravvisi la necessità o l'opportunità di contestare l'omesso/incompleto/tardato versamento del diritto

La richiesta di emissione dell'atto deve essere trasmessa all'ufficio diritto annuale mediante mail all'indirizzo dirittoannuale@pec.caor.camcom.it, compilando l'apposito modulo presente nella sezione "modulistica" di questa pagina.  

 

Proposizione del ricorso avverso l'atto di accertamento e irrogazione di sanzioni

Il ricorso deve essere proposto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliaria pena di inammissibilità, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell' atto, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, tenendo conto della sospensione del periodo feriale 1 agosto - 31 agosto.

Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio di Cagliari nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. Per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 il ricorso produce gli effetti di un reclamo ai sensi dell’art. 17 bis D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con conseguente avvio di una fase volta al raggiungimento di una possibile mediazione da concludersi entro i 90 giorni successivi dalla predetta notifica. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica: decorso quest’ultimo termine, inizia a decorrere il termine di 30 giorni entro il quale il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio nelle forme previste dalla legge.

 

Presentazione dell'istanza di riesame alla Camera di Commercio

L'istanza di riesame, intesa ad ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto di accertamento ed irrogazione di sanzioni, ovvero la riduzione della sanzione dovuta nei casi previsti dalla legge, deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale, mediante la trasmissione via posta ordinaria all'indirizzo: Largo Carlo Felice, 72 09124 - Cagliari, oppure trasmessa mediante P.E.C. all'indirizzo: dirittoannuale@pec.caor.camcom.it.

La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

 

Effetti conseguenti alla mancata proposizione del ricorso

Nel caso in cui non venga proposto ricorso in Commissione Tributaria nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto, quest’ultimo acquisterà efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà procedere alla riscossione delle somme richieste e all’eventuale esecuzione forzata.

 

Normativa
Disposizioni sul processo tributario
Regolamento sanzioni amministrative diritto annuale
Contatti

Diritto annuale

Unità organizzativa
Diritto annuale
Indirizzo
Largo Carlo Felice, 72 - Cagliari
CAP
09124
Telefono
070/60512/322-418-359
Email
dirittoannuale@caor.camcom.it
PEC
dirittoannuale@pec.caor.camcom.it
Orari

Contatti telefonici:

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00. 

Per le questioni di maggiore complessità è possibile richiedere un appuntamento via mail o telefonicamente

Ultima modifica: Mercoledì 10 Febbraio 2021