Quando si paga

       

Differimento termini Soggetti ISA - diritto annuale 2024

 L’art.37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha disposto la proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini di versamento delle imposte (imposte sui redditi, Irap e Iva) che scadono al 30 giugno 2024, per:

  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale cui al medesimo D.Lgs.n.13/2024;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi contribuenti forfettari e minimi e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli ISA.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 0033353 del 13.06.2024, ha confermato che la proroga si applica anche al versamento del diritto annuale; per le imprese che NON rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza del 1° luglio viene confermata, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

 

 

Per l'anno 2024, cadendo il 30 giugno di domenica, la scadenza è il 1° luglio.

Quando si paga il diritto annuale

La scadenza ordinaria per il pagamento del diritto è il 30 giugno. Se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

  • Le imprese che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
  • Le imprese, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

  • Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nel termine stabilito il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

  • Le imprese con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria (circolare MAP n. 555358 del 25/07/2003). 

Il termini di sui sopra potrebbero essere differiti per effetto di specifico decreto o altro provvedimento normativo che dovrà essere approvato annualmente.

 

Pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria

Il pagamento può essere effettuato anche entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria, applicando all'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40% (codice tributo 3850). La maggiorazione è dovuta anche in caso di compensazione a saldo zero.

 

Hai dimenticato di pagare il diritto annuale?  Regolarizza la tua posizione

Non è ancora trascorso un anno dalla scadenza?

Nei casi di omesso o incompleto pagamento del diritto annuale, è possibile sanare spontaneamente la violazione commessa avvalendosi del “ravvedimento operoso” previsto dall'art. 6, comma 1. lett. b, D.M. 54/2005, evitando in tal modo le maggiori sanzioni previste dalla legge e l'intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per verificare le modalità di pagamento e gli importi visita la sezione dedicata "ravvedimento operoso"

E' già trascorso un anno dalla scadenza?

Al fine di evitare l'iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento è possibile richiedere alla Camera di Commercio l'atto di accertamento e di contestuale irrogazione della sanzione. In questo modo potranno essere evitate le spese connesse all'attività di riscossione.  

La richiesta di emissione dell'atto deve essere trasmessa all'ufficio diritto annuale mediante mail all'indirizzo dirittoannuale@caor.legalmail.camcom.it, compilando l'apposito modulo presente nella sezione "modulistica" di questa pagina.

 


Contatti

Diritto annuale

Unità organizzativa
Diritto annuale
Indirizzo
Largo Carlo Felice, 72 - Cagliari
CAP
09124
Telefono
070/60512/322-418-359
Email
dirittoannuale@caor.camcom.it
PEC
dirittoannuale@pec.caor.camcom.it
Orari

Prenota un appuntamento (telefonico o in presenza)

Contatti telefonici:

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per evitare code agli sportelli è consigliabile prenotare un appuntamento, anche telefonico, attraverso il modulo appuntamenti.

Ultima modifica: Venerdì 21 Giugno 2024