OCRI e composizione negoziata della crisi d'impresa
L’OCRI è l’Organismo di gestione delle crisi di impresa istituito obbligatoriamente ed esclusivamente presso ogni Camera di commercio, così come previsto dal D. Lgs n.14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
Ad oggi gli OCRI non sono attivi, in quanto il D.L. 118/2021 ne ha rinviato l’operatività al 31/12/2023.
Con il medesimo decreto legge è però stato introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, un nuovo strumento, di natura volontaria e stragiudiziale, di ausilio alle imprese che versano in uno stato di crisi o di insolvenza che appaia reversibile, finalizzato al ripristino dell’equilibrio economico dell’impresa, grazie all’intervento di un esperto chiamato a facilitare le trattative tra l’imprenditore ed i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso con il quale è possibile perseguire il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Attivando il percorso, volontario ed extragiudiziale, l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente il cui compito è quello di supportarlo nell’identificazione di possibili soluzioni e nelle trattative con i creditori.
Chi può accedere alla procedura
Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole.
ll percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, cioè può essere attivato solo su iniziativa dell'impresa interessata.
Come accedere alla procedura
L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite la piattaforma unica nazionale composizionenegoziata.camcom.it.
Attraverso la piattaforma l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione e sui documenti da produrre. In particolare, è possibile:
- consultare una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento
- effettuare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
Accedi alla piattaforma composizione negoziata
Nomina dell'esperto
L'istanza di nomina dell’esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica. La nomina è affidata a una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto. Nel caso di imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia», l'esperto viene nominato dal Segretario generale della Camera di commercio.
La nomina può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione. L'iscrizione negli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata all'Elenco degli esperti
Consulta l'elenco degli esperti già iscritti sul sito Composizione negoziata
Misure protettive del patrimonio
Poichè le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio e la competenza dell’esperto, nel percorso di composizione negoziata non vi è l’esigenza di ricorrere al tribunale.
Tuttavia, nel caso vi sia il rischio di iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore ottenga una protezione del patrimonio chiedendo, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive successivamente, sottoposte alla conferma da parte del giudice.
L’istanza di applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.
Costi e modalità di pagamento
L’istanza di composizione negoziata prevede il versamento di un diritto di segreteria di € 252,00 per singola pratica. È inoltre previsto il pagamento di € 16,00 come imposta di bollo. Prima di procedere all’invio dell’istanza, la piattaforma telematica nazionale richiederà l’accesso diretto al Servizio online PagoPA per il versamento dell’importo complessivo di € 268,00.
Per poter effettuare il pagamento con il sistema PagoPA è necessario:
1) Accedere al portale PagoPA
2) Selezionare il Servizio "Composizione negoziata per la crisi d'impresa"
3) Selezionare entrambi i dettagli (Diritti di segreteria e bollo) del servizio richiesto:
4) alla voce Causale inserire la descrizione: istanza INEG_0000000XXX
5) procedere alla compilazione degli altri campi richiesti
Inseriti i dati si può scegliere di stampare il bollettino (IUV) e pagare attraverso i canali su indicati (Poste Italiane, Banche, Tabacchini, Sisal, ecc.) oppure procedere al pagamento on line con le modalità previste nello stesso portale.