Tipologia importi e sanzioni

Ci sono due tipologie di sanzioni: le sanzioni Registro imprese e le sanzioni REA.

Scarica le tabelle delle violazioni più frequenti degli imprenditori individuali e delle società.

Sanzioni Registro imprese

Vengono applicate in caso di domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge. Gli importi sono incassati dall'Erario.

Per gli imprenditori individuali (indipendentemente dalla sezione in cui sono iscritti), per il notaio e per gli enti pubblici economici si applica l'art. 2194 c.c.

Per gli imprenditori collettivi (s.n.c., s.a.s., s.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., cooperative e consorzi) si applica l'art. 2630 c.c., così come modificato dall'art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (in vigore dal 15 novembre 2011).

 

Se il 1° giorno di ritardo è antecedente o coincidente con il 14/11/2011

TIPO DI VIOLAZIONE

SOGGETTI

IMPORTO SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile (art. 2194 c.c.)

- imprese individuali 

- notai 

- enti pubblici economici

€ 20,00 a carico del titolare/notaio/di ogni legale rappresentante in carica al momento della violazione

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile (art. 2630 c.c.)

- società di persone

- società di capitali

- consorzi

€ 412,00 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione 

- Ritardato o omesso deposito bilancio /situazione patrimoniale 

- Elenco soci per società per azioni 

(art. 2630 c.c.)

 

- società di capitali

- consorzi

 

€ 549,34 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione 

Se il 1° giorno di ritardo è coincidente o successivo al 15/11/2011

TIPO DI VIOLAZIONE

SOGGETTI

IMPORTO SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile 

(art. 2194 c.c.)

- imprese individuali 

- notai 

- enti pubblici economici

€ 20,00 a carico del titolare/notaio/di ogni legale rappresentante in carica al momento della violazione

Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile 

(art. 2630 c.c.)

- società di persone

- società di capitali

- consorzi


 

- € 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

- € 206,00 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

 

- Ritardato o omesso deposito bilancio /situazione patrimoniale 

- Elenco soci per società per azioni 

(art. 2630 c.c.)

 

- società di capitali

- consorzi


 

- € 91,56 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

- € 274,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

Sanzioni REA

In forza del richiamo dell'art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:

  • ritardata denuncia al REA di dati economici e/o amministrativi (art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall'art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87)
  • denuncia non veritiera al REA (denuncia ai sensi dell'art. 51 del T.U. 2011/1934)
  • omissione della denuncia al REA

Sinteticamente, sono soggette alle sanzioni REA le denunce di un dato economico (es. inizio, variazione o cessazione attività dei soggetti collettivi, apertura, modifica e cessazione unità locali, ecc.).

Gli importi sono incassati dalla Camera di commercio.

Giorni di ritardo

IMPORTO SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

dal 1° al 30° giorno di ritardo

€ 10,00 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

dal 31° giorno di ritardo

€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

 

Contatti
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CAP
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Telefono
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Email
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Ultima modifica
Lun 24 Mag, 2021