Deposito bilanci e elenchi soci

Le società di capitali devono depositare nel Registro imprese il bilancio d'esercizio e l'elenco annuale dei soci  entro 30 giorni dall'approvazione.

consorzi con attività esterna e i contratti di rete con personalità giuridica (reti soggetto) devono depositare nel Registro imprese la situazione patrimoniale (di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il servizio Deposito bilanci permette di compilare e spedire la pratica di deposito e di controllare lo stato di avanzamento della pratica.

Gli strumenti per la predisposizione della pratica telematica sono l'applicativo  DIRE - Deposito Istanze Registro Imprese  (utilizzabile per tutte le forme giuridiche, per Spa o SapA solo se hanno la riconferma dell'elenco soci), il software FedraPlus oppure le altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

Il deposito del bilancio non deve essere trasmesso con la ComUnica, ad eccezione del deposito del bilancio finale di liquidazione che rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

 

Istruzioni e manuali

Nella piattaforma SARI - Supporto specialistico Registro imprese  sono disponibili tutte le informazioni per la corretta predisposizione della pratica di deposito del bilancio e dell'elenco soci.

scarica Manuale operativo per il deposito dei bilanci - anno 2024 (pdf) 

Per un riepilogo sul formato degli allegati, sulla sottoscrizione digitale e sulle dichiarazioni sugli allegati consulta le FAQ.

Novità per le società quotate - standard ESEF

Le società quotate sono escluse dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL ma sono tenute a redigere il bilancio secondo lo standard  European Single Electronic Format (ESEF).

In particolare, come si legge nel Manuale operativo per il deposito dei bilanci - anno 2024 (pdf), a decorrere dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2021 le società quotate in borsa (intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, quali ad es. obbligazioni) sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo lo stesso formato elettronico unico di comunicazione noto come European Single Electronic Format (ESEF) e precisamente con linguaggio informatico XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) in sostituzione del formato PDF/A.

L’obbligo sussiste anche se la società quotata non presenta un bilancio consolidato (Regolamento UE 815/2019 del 17.12.2018, art. 3 co. 11 sexies D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021).

Laddove la società quotata debba presentare anche il bilancio consolidato redatto secondo i principi IAS/IFRS, questo va redatto in una modalità “mista”, in formato ZIP, utilizzando opportune marcature (“tag”) in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) nell’XHtml. Entrambe le tipologie di file devono essere sottoscritte digitalmente con firma CAdES (.p7m).

Il bilancio in formato ESEF è allegato alla pratica con le seguenti caratteristiche:

Bilancio consolidato

  • tipo documento: B00 – Bilancio completo in formato ESEF o PDF/A;
  • estensione del file: zip.p7m;
  • il bilancio in formato ESEF non deve essere suddiviso in prospetti (prospetto contabile e nota integrativa).

Bilancio di esercizio

  • tipo documento: B00 – Bilancio completo in formato ESEF o PDF/A;
  • estensione del file: xhtml.p7m o html.p7m;
  • il bilancio in formato ESEF non deve essere suddiviso in prospetti (prospetto contabile e nota integrativa).

Non è tuttavia inibita la possibilità di allegare alla pratica il bilancio B00 in formato PDF/A, con estensione pdf.p7m.  

Scarica la infografica (pdf)

Diritti di segreteria

I diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio con il deposito dei bilanci tengono conto del finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze emanano un decreto con il quale vengono adottate le misure delle maggiorazioni.

Per l'anno 2024, a seguito dell'adozione del decreto interministeriale 20 marzo 2024, che ha previsto una maggiorazione di €2,40, i corrispondenti diritti dovuti per il deposito sono di:

  • € 62,40 (con modalità telematica) 
  • € 92,40 (per eventuali deposito su supporto informatico digitale)

 Il decreto si applica con effetti dal 1° gennaio 2024.

Tassonomia XBRL

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;

- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

E’ possibile verificare la correttezza formale dell’istanza XBRL prima dell’invio al Registro imprese tramite il servizio online TEBENI messo a disposizione da Infocamere disponibile anche direttamente all’indirizzo: http://tebeni.infocamere.it.

Contatti
Indirizzo
Largo Carlo Felice 70 - Cagliari
CAP
09124
Email
bilanci@caor.camcom.it
PEC
registro.imprese@pec.caor.camcom.it
Note

Per informazioni sulla predisposizione delle pratiche telematiche consultare il  SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese - sezione BILANCI

Per richieste di evasione urgente utilizzare il servizio Sportello Amico.

Ultima modifica
Ven 17 Mag, 2024