Sanzioni amministrative Registro Imprese

Quando il codice civile e le leggi speciali dispongono che le domande di iscrizione o di deposito al Registro imprese o al REA - Repertorio economico amministrativo - debbano essere presentate entro termini tassativi, il ritardo e l'omissione dell'adempimento da parte dei soggetti su cui grava l'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il sistema sanzionatorio mira ad indirizzare i comportamenti degli operatori, disincentivando le azioni e le omissioni che tendono a ledere la completezza e l'attendibilità della pubblicità legale di impresa.
La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.

 

Termini per il deposito delle denunce

Le domande al Registro imprese e le denunce al REA devono essere presentate, generalmente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'evento da iscrivere o comunque allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell'istanza (per esempio, le domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative devono essere presentate entro 10 giorni dalla data dell'atto).

L'illecito amministrativo si perfeziona allo scadere del termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda e/o denuncia.

I giorni si contano partendo dal giorno successivo l'atto o l'evento; se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

Soggetti sanzionabili

Le sanzioni sono applicate a tutti quei soggetti che per espressa disposizione normativa sono tenuti ad eseguire l'adempimento.

L'art. 5 della L. 689/1981 prevede che "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge." Quindi, se i soggetti obbligati sono più di uno, come accade per le società, la sanzione colpisce in modo autonomo e separato ciascuno di essi, a prescindere dalla circostanza che solo uno o alcuni avessero di fatto l'incarico di provvedere all'adempimento non eseguito nei termini.

I soggetti sanzionabili, pertanto, possono essere:

  • il titolare dell'impresa individuale
  • i soci amministratori nelle società semplici e in nome collettivo
  • i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice
  • gli amministratori nelle società di capitali e i membri del consiglio direttivo nei consorzi
  • i soggetti con poteri di rappresentanza negli enti pubblici, associazioni e altre organizzazioni
  • il liquidatore
  • i sindaci effettivi
  • il notaio
  • il commercialista
  • il curatore fallimentare

I predetti soggetti assumono la posizione di obbligato principale.

 Se la violazione è commessa dal rappresentante di un soggetto collettivo, persona giuridica o ente privo di personalità giuridica (società, consorzi, associazioni, ecc.), oltre all'obbligato in via principale, autore della violazione, risponde in solido per il pagamento della somma dovuta il soggetto collettivo (obbligato solidale).

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Ven 21 Mag, 2021