Cartelle di pagamento
La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano procede con l’iscrizione diretta a ruolo, senza previa contestazione, delle somme dovute. Pertanto, entro i termini di prescrizione della sanzione (5 anni), viene inviata alle imprese che hanno commesso una violazione una cartella esattoriale tramite l’Agente della Riscossione - Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale si procede al recupero del diritto annuale non versato e si applicano le sanzioni previste.
Autotutela amministrativa – Istanze di riesame
Avverso la cartella di pagamento, entro 60 giorni dalla relativa notificazione, è possibile presentare alla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, un’istanza (c.d. memoria difensiva) per contestare la fondatezza o la legittimità della pretesa impositiva ed ottenere l’eventuale annullamento, totale o parziale, della stessa in sede di autotutela.
La richiesta può essere presentata compilando il modulo presente nella sezione "modulistica" di questa pagina e trasmesso via posta ordinaria all'indirizzo: Largo Carlo Felice, 72 09124 - Cagliari, oppure mediante PEC all'indirizzo: dirittoannuale@per.caor.camcom.it.
La presentazione di detta istanza non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
L’eventuale annullamento è comunicato dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano al contribuente e agli altri soggetti del procedimento di riscossione.
Tutela giurisdizionale - Ricorso
Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto (art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742). Il ricorso – completo degli elementi di cui all’art. 18, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - deve essere notificato alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano in via telematica (art. 16 bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ossia, mediante Posta Elettronica Certificata nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. del 23 dicembre 2013, n. 163) e dai successivi decreti attuativi.
L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore a tremila euro. In questi casi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Le notifiche sono eseguite ai sensi del predetto art. 16 anche nei casi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, oppure, qualora l’indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e, infine, nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16 bis, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili all’attività di quest’ultima (ad. es. errori o tardività nell’ambito del procedimento di notifica).
Tutela giurisdizionale - Reclamo
Nelle controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 il ricorso notificato produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (art. 17bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). In questi casi, il ricorso non è procedibile (non è, quindi, possibile costituirsi in giudizio) fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso stesso. Durante i predetti 90 giorni la riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospesi ma, in caso di mancato raggiungimento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Costituzione in giudizio
Il ricorrente si costituisce in giudizio, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso o, nelle cause soggette a reclamo, dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 17bis, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La costituzione in giudizio, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria-SIGIT (art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. del 23 dicembre 2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
L’obbligo del deposito con modalità telematiche è facoltativo:
a) nelle cause di valore inferiore ad € 3.000,00 per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica di un professionista abilitato;
b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica.
Nei precedenti casi a) e b), ove non si provveda in via telematica, il deposito del ricorso notificato può, quindi, essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (art. 22, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Unitamente al ricorso deve essere depositati: la nota di iscrizione a ruolo - NIR - (recante l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione) e il proprio fascicolo contenente l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia. Nei casi di costituzione in giudizio deve essere versato il Contributo Unificato (artt. 9 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
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