Soggetti tenuti al versamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico e Amministrativo) - per intero anno solare o per frazioni d'anno (art. 18 L. 580/93 e successive modifiche e integrazioni).

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti che, seppur non iscritti al Registro delle Imprese, sono iscritti al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) ovvero soggetti collettivi che, pur svolgendo un’attività economica, non lo fanno in forma di impresa e perciò non sono iscrivibili al Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, circoli, ecc). Per tali soggetti iscritti esclusivamente al REA è previsto il pagamento di un diritto in misura fissa per la sola sede.

 

ATTENZIONE: sono tenute al pagamento del diritto anche tutte le imprese e le società che:

  • sono in liquidazione o scioglimento;
  • sono inattive o con attività sospesa;
  • non svolgono più l'attività ma continuano a rimanere iscritte nel Registro delle imprese;
  • hanno comunicato la cessazione totale dell'attività ma non hanno chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese.

CASI PARTICOLARI:

  • le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese al 1º gennaio, con l'esclusione di quelle chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla chiusura;
  • se l'impresa è già iscritta il 1° gennaio ed ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio;
  • se l'impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento di sede in altra provincia il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione;
  • nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro Imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio;
  • in caso di fusione per incorporazione, le società incorporate sono tenute a considerare dovute anche le quote relative ad eventuali unità locali già conferite ad altra impresa.
    Nel caso in cui l'incorporazione avvenga in data anteriore alla scadenza del diritto annuale e la società incorporata sia già cancellata dal Registro delle Imprese, il versamento dovrà essere eseguito inserendo comunque sul modello F24 il codice fiscale dell'impresa incorporata, sebbene cancellata: solo così sarà garantita la corretta attribuzione del versamento alla posizione debitoria dell'impresa incorporata.
    La nuova società derivante dalla fusione, ovvero la società preesistente (incorporante), è invece tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti, (comunque estranee alla fusione), mentre il diritto relativo alle unità locali conferite non è dovuto, in quanto obbligata al pagamento, per l'annualità in cui è avvenuta la fusione, è appunto la società incorporata.

Il diritto non è frazionabile ed è dovuto in misura intera anche per periodi di iscrizione inferiori ad un anno (art. 3 D.M. 359 del 11 maggio 2001).

Il diritto annuale è dovuto fino all'anno in cui è richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese.

 


Normativa
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale
Contatti

Diritto annuale

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Ultima modifica: Martedì 25 Maggio 2021