La scadenza ordinaria per il pagamento del diritto è il 30 giugno. Se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).
- Le imprese che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
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Le imprese, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
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Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nel termine stabilito il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
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Le imprese con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria (circolare MAP n. 555358 del 25/07/2003).
Il termini di sui sopra potrebbero essere differiti per effetto di specifico decreto o altro provvedimento normativo che dovrà essere approvato annualmente.
- Differimento termini Soggetti ISA
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I soggetti che:
- adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1
potranno effettuare il versamento del diritto annuale:
- entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio al 31 luglio 2023, compreso, maggiorando la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%.
Nella Tabella seguente sono riepilogati i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:
TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO % DI MAGGIORAZIONE DA APPLICARE entro il 20/07/2023 NESSUNA MAGGIORAZIONE 21/07/2023 0,0364 22/07/2023 0,0727 23/07/2023 0,1091 24/07/2023 0,1455 25/07/2023 0,1818 26/07/2023 0,2182 27/07/2023 0,2545 28/07/2023 0,2909 29/07/2023 0,3273 30/07/2023 0,3636 31/07/2023 0,40 Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento lungo” (entro un anno dalla scadenza ordinaria, ossia dal 01 luglio 2023 al 30 giugno 2024), con applicazione della sanzione al 6% e degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 01 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.
Pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria
Il pagamento può essere effettuato anche entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria, applicando all'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40% (codice tributo 3850). La maggiorazione è dovuta anche in caso di compensazione a saldo zero.
Hai dimenticato di pagare il diritto annuale? Regolarizza la tua posizione
- Non è ancora trascorso un anno dalla scadenza?
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Nei casi di omesso o incompleto pagamento del diritto annuale, è possibile sanare spontaneamente la violazione commessa avvalendosi del “ravvedimento operoso” previsto dall'art. 6, comma 1. lett. b, D.M. 54/2005, evitando in tal modo le maggiori sanzioni previste dalla legge e l'intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Per verificare le modalità di pagamento e gli importi visita la sezione dedicata "ravvedimento operoso"
- E' già trascorso un anno dalla scadenza?
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Al fine di evitare l'iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento è possibile richiedere alla Camera di Commercio l'atto di accertamento e di contestuale irrogazione della sanzione. In questo modo potranno essere evitate le spese connesse all'attività di riscossione.
La richiesta di emissione dell'atto deve essere trasmessa all'ufficio diritto annuale mediante mail all'indirizzo dirittoannuale@caor.legalmail.
camcom.it, compilando l'apposito modulo presente nella sezione "modulistica" di questa pagina.