L’Organismo di mediazione di Oristano è autorizzato a gestire la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., con provvedimento emanato il 22/12/2011 dal Ministero di Giustizia, che lo ha iscritto nel Registro Nazionale degli Organismi di Mediazione al n° 760.
Il servizio di mediazione è disciplinato dal Regolamento, approvato nel 2016.
Come depositare la domanda di mediazione
La domanda di mediazione deve essere inviata:
- tramite il servizio online ConciliaCamera
- con modalità cartacea, utilizzando la seguente modulistica:
- modulo domanda mediazione, debitamente compilato e sottoscritto dalla parte attivante;
- delega mandato a conciliare;
- copia dei documenti d'identità e dei codici fiscali (dell'istante/i e dei delegati);
- modulo integrativo parte istante o modulo integrativo parte invitata, nel caso in cui la domanda di mediazione sia proposta da più parti istanti e/o con più parti invitate.
La domanda può essere consegnata:
- di persona, presso lo sportello dell'Organismo di Mediazione in via Carducci 23-25, Oristano, durante l'orario di apertura al pubblico;
- per posta, all'indirizzo: Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A di Oristano, Via Carducci 23-25 - 09170 - Oristano;
- per posta elettronica certificata, all'indirizzo: cciaa@pec.caor.camcom.it
- Informazioni sul deposito cartaceo
-
La domanda di attivazione della mediazione, dovrà essere depositata, se cartacea, in originale, senza spillature e solo fronte, in tante copie quante sono le parti invitate. Anche gli allegati, se cartacei, dovranno essere presentati nello stesso numero di copie.
Tutti gli allegati verranno trasmessi, unitamente all'istanza, alla parte invitata, è necessario, pertanto, allegare solo i documenti visionabili dalla parte invitata.
Particolare attenzione deve essere prestata laddove, nel modulo di domanda l'istante/invitato, dichiara di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. dispone che ”la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”, e di avere scelto il presente Organismo di mediazione avendo preso atto di tale disposizione.
In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’Organismo competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria dell'Organismo ne effettua l’istruttoria, verificando la presenza di tutti gli elementi essenziali. Qualora la domanda risulti mancante della sottoscrizione o della copia del documento di identità del sottoscrittore, sarà cura della segreteria richiedere le dovute integrazioni.
Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi essenziali (generalità delle parti, dati del rappresentante, in caso di condizione di procedibilità, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), viene sospesa e la parte istante è invitata a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà inizio alla procedura.