Cancellazione protesti
La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è competente alla cancellazione dei protesti levati nella sua circoscrizione di competenza. Per cancellare i protesti levati in altre province, è necessario rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio.
L’istanza sarà respinta, con apposito provvedimento motivato, in mancanza delle condizioni di seguito indicate:
- se di competenza territoriale di altra Camera di Commercio;
- se incompleta o non è sottoscritta;
- se mancante degli allegati richiesti;
- se mancante della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
A) Cancellazione di cambiali o tratte pagate entro 12 mesi dalla data di levata del protesto
A1) Il debitore protestato ha pagato i titoli in banca o al creditore e possiede gli originali delle cambiali e tratte accettate che gli sono stati restituiti.
Se il debitore protestato ha pagato i titoli ed è in possesso degli originali delle cambiali o tratte accettate perché al momento del pagamento ne ha ottenuto la restituzione (dalla banca o dal creditore), va presentata la seguente documentazione:
- domanda di cancellazione, comprensiva di marca da bollo per atti amministrativi di € 16,00, sottoscritta e presentata o dal diretto interessato allo sportello Polifunzionale n. 8 (Largo Carlo Felice n° 72), oppure tramite un incaricato munito di delega;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del protestato e del delegato, qualora la domanda venga depositata da terzi;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione. I diritti sono pagabili alla cassa camerale in contanti, bancomat, carta di credito, in alternativa col sistema PagoPa.
- gli originali dei titoli;
- quietanza liberatoria del creditore (secondo il modello previsto), comprensiva di marca da bollo da € 2,00 firmata in originale (no fotocopia, no mail, no fax) con allegata fotocopia del documento di identità del creditore o firma autenticata da un pubblico ufficiale. In alternativa alla quietanza liberatoria, deve essere prodotto deposito vincolato presso Istituto bancario, comprensivo di marca da bollo da € 2,00.
Modalità di rilascio quietanza
- quietanza sul titolo, pagato in mano al creditore: il creditore lo restituisce al protestato il titolo, scrivendo dietro l’atto di protesto la seguente frase: “Titolo pagato in data gg/mm/aaaa comprese le spese di protesto”, sotto la quale ci devono essere timbro e firma della società creditrice o firma del creditore se persona fisica o ditta individuale (in ogni caso il soggetto che rilascia la quietanza deve essere riferibile a uno di quelli già presenti nella girata per l’incasso della cambiale). La firma (con il timbro in caso di società o associazione) del creditore apposta per la girata all’incasso, dietro il titolo, deve essere distinta da quella successiva apposta per la quietanza.
- quietanza rilasciata con dichiarazione a parte, da cui risultino, oltre alla data di pagamento, anche i dati identificativi dei titoli protestati a cui si riferisce (nominativo protestato, data e cifra del protesto, repertorio e ufficiale levatore).
Su ogni dichiarazione è prevista una marca da bollo da € 2,00, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 642/1972 - TARIFFA - ALLEGATO A - Parte prima.
Gli effetti allegati all’istanza dovranno a quel punto essere ritirati, tramite l'apposito modulo di richiesta.
L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione degli stessi entro 25 giorni dal deposito dell’istanza, dandone comunicazione all’interessato tramite mail e/o pec.
A2) Il debitore protestato ha pagato i titoli in banca o al creditore e NON possiede gli originali delle cambiali e tratte accettate
Se il debitore protestato ha pagato i titoli e non è in possesso degli originali delle cambiali o tratte accettate, perché al momento del pagamento non ne ha ottenuto la restituzione (dalla banca o dal creditore), va presentata la seguente documentazione:
- domanda di cancellazione, comprensiva di marca da bollo per atti amministrativi di € 16,00, sottoscritta e presentata o dal diretto interessato allo sportello Polifunzionale n. 8 (Largo Carlo Felice n° 72), oppure tramite un incaricato munito di delega;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del protestato e del delegato, qualora la domanda venga depositata da terzi;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione. I diritti sono pagabili alla cassa camerale in contanti, bancomat, carta di credito, in alternativa col sistema PagoPa;
- dichiarazione originale di attestazione di deposito vincolato al portatore del titolo, rilasciata dall’ istututo bancario, completa di tutti i dati del protesto ed in regola con l’imposta di bollo (€ 2,00) - (Facsimile reperibile in modulistica).
- estratto di Repertorio del protesto, da richiedere al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto e con il quale viene identificato l’effetto protestato o, in alternativa, Fotocopia della cambiale completa anche della copia dell’Atto di protesto, consegnata dalla Banca d’appoggio del titolo o dall’Ufficiale Levatore;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 art 47, in cui il debitore dichiara di aver informato il creditore in quale banca ha effettuato la costituzione del titolo vincolato, affinchè lo stesso creditore possa ottenere il pagamento.
L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione degli stessi entro 25 giorni dal deposito dell’istanza, dandone comunicazione all’interessato tramite mail e/o Pec.
A3) Il debitore protestato NON possiede gli originali delle cambiali e tratte accettate perchè sono state smarrite, rubate o distrutte
In caso di smarrimento, distruzione o furto di un titolo di credito, il protestato dovrà chiedere il Decreto di Ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, oppure del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio, previa denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri.
La domanda di cancellazione si presenta con le seguenti modalità:
- domanda di cancellazione, comprensiva di marca da bollo per atti amministrativi di € 16,00, sottoscritta e presentata o dal diretto interessato allo sportello polifunzionale n. 8 (Largo Carlo Felice n° 72), oppure tramite un incaricato munito di delega;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del protestato e del delegato, qualora la domanda venga depositata da terzi;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione. I diritti sono pagabili alla cassa camerale in contanti, bancomat, carta di credito, in alternativa col sistema PagoPa;
- dichiarazione originale di attestazione di deposito vincolato al portatore del titolo rilasciata dalla banca, completa di tutti i dati del protesto ed in regola con l’imposta di bollo (€ 2,00) - (Facsimile reperibile in modulistica) oppure la quietanza liberatoria del creditore, che dichiara che è stato pagato l’importo, e relative spese con allegato il documento di identità dello stesso in corso di validità (Facsimile reperibile nella modulistica);
- decreto di ammortamento, completo della data di protesto e del n. di repertorio;
- gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il decreto di ammortamento, rilasciata dal Tribunale;
- la certificazione attestante la non opposizione da parte di terzi al decreto di ammortamento, rilasciata dal Tribunale.
L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione degli stessi entro 25 giorni dal deposito dell’istanza, dandone comunicazione all’interessato tramite mail e/o Pec.
B) Cancellazione di cambiali o tratte pagate dopo 12 mesi dalla data di levata del protesto
Il debitore che paghi la cambiale o vaglia cambiario oltre i dodici mesi dalla data di levata del protesto, non può ottenere la cancellazione direttamente alla Camera di Commercio, ma deve prioritariamente richiedere il Decreto di riabilitazione, presso il Tribunale di sua residenza, presentando una visura camerale recente, la quietanza di pagamento e quant’altro il Tribunale richieda.
Il Decreto di riabilitazione si può ottenere solo se nell'ultimo anno, decorrente dalla data di levata dell’ultimo protesto, non ne sono stati levati altri a carico dello stesso soggetto.
Il debitore protestato, ottenuto il Decreto di riabilitazione, può a quel punto richiedere la cancellazione per riabilitazione presso la Camera di commercio, allegando la seguente documentazione:
- domanda di cancellazione, comprensiva di marca da bollo per atti amministrativi di € 16,00, sottoscritta e presentata o dal diretto interessato allo sportello Polifunzionale n. 8 (Largo Carlo Felice n° 72), oppure tramite un incaricato munito di delega;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del protestato e del delegato, qualora la domanda venga depositata da terzi;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione. I diritti sono pagabili alla cassa camerale in contanti, bancomat, carta di credito, in alternativa col sistema PagoPa;
- copia conforme del Decreto di riabilitazione, rilasciato dal Tribunale competente.
La Camera di Commercio dovrà registrare la riabilitazione entro 3 giorni, e aspettare 10 giorni per eventuali opposizioni di terzi, prima di effettuare la cancellazione definitiva.
L’esito del procedimento verrà comunicato tramite mail/pec all’interessato protestato.
C) Cancellazione protesti di assegni
La cancellazione di protesti di assegni, bancari o postali, è consentita solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di levata dell’ultimo protesto, a condizione che non siano intervenuti altri.
Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno, oltre le spese e gli interessi legali, può chiederne la cancellazione alla Camera di Commercio, dopo aver ottenuto del Decreto di riabilitazione, rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale.
Il pagamento di un assegno, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, evita l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e l’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria - CAI (per tutte le problematiche relative rivolgersi alla Prefettura), ma non evita la pubblicazione del protesto nel Registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio; il protesto deve comunque rimanere pubblicato, per cinque anni dalla data di trascrizione, salvo richieste di cancellazione da parte dell’interessato o disposizione di cancellazione da parte del Giudice.
Il debitore protestato, ottenuto il Decreto di riabilitazione, può richiedere la cancellazione per riabilitazione allegando la seguente documentazione:
- domanda di cancellazione, comprensiva di marca da bollo per atti amministrativi di € 16,00, sottoscritta e presentata o dal diretto interessato allo sportello Polifunzionale n. 8 (Largo Carlo Felice n° 72), oppure tramite un incaricato munito di delega;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del protestato e del delegato, qualora la domanda venga depositata da terzi;
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione. I diritti sono pagabili alla cassa camerale in contanti, bancomat, carta di credito, in alternativa col sistema PagoPa;
- copia conforme del Decreto di riabilitazione, rilasciato dal Tribunale competente.
Sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
Informazioni:
Per informazioni inviare una mail contenente la motivazione della richiesta e un recapito telefonico all'indirizzo regolazionedelmercatopolifunzi
L'Ufficio fornirà una risposta telefonica oppure fisserà un appuntamento allo Sportello.