Mediazione

Cos'è e quando si usa

La mediazione civile e commerciale permette di risolvere le proprie controversie grazie all’intervento di un mediatore che facilita alle parti il raggiungimento di un possibile accordo.

In mediazione, in un ambiente neutrale e riservato, è possibile avanzare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema, avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale.

La mediazione civile e commerciale si può utilizzare:

Diritti disponibili:                                  -diritti reali;
-divisione;
-successioni ereditarie;
-patti di famiglia;
-locazione;
-comodato;
-affitto di azienda;
-risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
-risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
-contatti assicurativi, bancari e finanziari;
-condominio.
  • purché abbia a oggetto diritti disponibili;
  • quando, per alcune tipologie di controversie, è prevista come passaggio prima di rivolgersi al giudice (mediazione obbligatoria);
  • quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo di mediazione;
  • quando un contratto in essere tra le parti prevede l'espletamento del tentativo di mediazione (clausola contrattuale).

Il tentativo di mediazione deve essere esperito presso un organismo presente nella circoscrizione territoriale del giudice di competenza.

    Mediazione volontaria e mediazione obbligatoria: le differenze

    La mediazione volontaria è una soluzione che consente alle parti coinvolte in una controversia di trovare un accordo senza rivolgersi al giudice, a cui è possibile partecipare senza la rappresentanza di un avvocato.

    È possibile avviare un procedimento di mediazione volontaria per qualsiasi tipo di controversia, ma è bene ricordare che in alcuni casi il ricorso alla mediazione è obbligatorio se poi si vuole proporre domanda giudiziale in relazione alla medesima controversia.

    È proprio in questo che consiste la differenza tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria: la prima può essere scelta liberamente dalle parti come alternativa alla domanda giudiziale, in qualsiasi tipo di controversia.

    La mediazione obbligatoria, invece, richiede la rappresentanza obbligatoria un avvocato e deve essere tentata in determinate ipotesi (individuate dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28 /2010, e cioè nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari), ma anche, a partire dal 30 giugno 2023, in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e  società di persone.

    Perchè utilizzare la mediazione?

    La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie, perchè:

    • è rapida: deve concludersi entro 3 mesi e il primo incontro di programmazione tra le parti viene fissato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di mediazione;
    • è riservata: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito allo stesso e ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni;
    • è semplice: il procedimento di mediazione si svolge senza formalità;
    • è economica, rispetto alle procedure ordinarie in quanto ha dei costi predeterminati.

    Organismo di mediazione

    Dal 1° dicembre 2020, data di accorpamento delle ex Camere di commercio di Cagliari e di Oristano, sino al 31 dicembre 2023 per la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano hanno operato due distinti organismi, facenti capo alle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio accorpate l'Organismo n. 276 e l'Ex Organismo n. 760

    L’ufficio che che gestisce l’intera procedura è l’organismo di mediazione, che  si occupa in particolare di: 

    • ricevere e gestire le domande di mediazione e il loro registro
    • fissare l’udienza, nominare il mediatore e richiedere l’adesione della parte invitata
    • gestire l’elenco dei mediatori
    • gestire gli aspetti economici della mediazione

     

     

    Come funziona

    La segreteria, entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, comunica alle parti coinvolte nel procedimento:

    • la data e l’ora del primo incontro di mediazione;
    • il luogo dove si svolgerà l’incontro;
    • il mediatore nominato dal responsabile dell’organismo.

    Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data del deposito dell'istanza.

    Gli incontri di mediazione si tengono anche di pomeriggio, da lunedì a venerdì, per favorire gli avvocati impegnati nella mattinata nelle udienze in Tribunale.
    L’accesso ai locali camerali per la partecipazione a riunioni, incontri (inclusi gli incontri di mediazione) e ogni altro tipo di evento è subordinato alla verifica della certificazione verde COVID/19 green pass, ai sensi del D.L. n. 12/ del 21 settembre 2021 e Linee guida approvate con decreto del 12 ottobre 2021 (Controlli e verifiche possesso Green Pass per il personale e per tutti gli altri soggetti obbligati). Vedi informativa privacy

    Durante il primo incontro le parti, con l'assistenza dei propri avvocati (necessaria nella mediazione obbligatoria) decideranno se proseguire o meno con l'incontro di mediazione. In caso di prosecuzione, le parti sono tenute al versamento delle indennità di mediazione.

    Per le materie obbligatorie, se la mediazione si conclude con accordo la sottoscrizione del verbale da parte dei legali lo renderà immediatamente esecutivo, evitando l'omologa dello stesso.

    La parte invitata comunica alla segreteria la propria risposta, di partecipazione all’incontro o di rifiuto, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’incontro.

    L’incontro di mediazione si svolge con le seguenti modalità:

    • in presenza, presso la sede dell’Organismo
    • in modalita’ telematica (solo quando c'è l’accettazione esplicita della controparte)

     

    Chi partecipa

    Per una buona riuscita della mediazione è fondamentale la presenza personale delle parti. Quando la parte è una persona giuridica (società, ente pubblico) è necessario che siano presenti persone a conoscenza dei fatti e munite dei necessari poteri di rappresentanza e decisori.

    Si ricorda che in tutte le controversie per cui il tentativo di mediazione è previsto dalla legge è obbligatoria l'assistenza di un legale.

    In tutti gli altri casi l’assistenza di un avvocato di fiducia è comunque fortemente consigliata.

    Come si conclude

    Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata comparizione, qualora parte invitata decida di non presentarsi nemmeno al primo incontro informativo.

    Se la mediazione viene condotta secondo le disposizioni dell'attuale normativa e il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, l'accordo raggiunto ha la forza di una sentenza ed è immediatamente eseguibile.

    Come depositare la domanda

    Le modalità di deposito della domanda di mediazione sono riportate nella pagina dedicata all'Organismo di mediazione

    Quanto e come pagare

    Per utilizzare il servizio di mediazione sono previsti dei costi, che dipendono dal valore della controversia e dal raggiungimento dell'accordo.

    Vai alla pagina Tariffe e modalità di pagamento.

     

    Normativa
    Contatti

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    Unità organizzativa
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    PEC
    cciaa@pec.caor.camcom.it
    Orari

    Orari di sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

     

    Sede di Cagliari                                 Via Giovanni Maria Angioy, 83            Tel.: 070/60512378-375 conciliazione@caor.camcom.it
    Sede di Oristano                                Via Carducci, 23/25                           Tel.: 0783/2143.253  tutela.mercato@caor.camcom.it
    Ultima modifica: Mercoledì 24 Gennaio 2024