Comitato Unico di Garanzia - CUG

La legge 4 novembre 2010 n. 183 ha disposto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i “Comitati per le pari opportunità” ed i “Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”.

 

Compiti del CUG

Il Comitato, in raccordo con il vertice dell'amministrazione, opera con l'obiettivo di assicurare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e nel quale, in ogni aspetto della vita lavorativa (accesso, trattamento, condizioni di lavoro, formazione, carriera, salute, ecc.), siano garantite pari opportunità, siano escluse le discriminazioni e sia bandita qualsiasi forma di violenza, anche di natura psicologica.
È circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni.
"Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull'immagine delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza", puntualizza la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, successivamente integrata dalla Direttiva n. 2/2019.
In tale prospettiva, il CUG svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze ad esso demandate.
 
 
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Ultima modifica: Giovedì 28 Dicembre 2023