Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

D.Lgs.vo 33/13 - Art. 47 (come modificato dall'art. 38 del D.Lgs.vo 97/16)

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonchè nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

L'A.N.A.C., in attuazione dell'art. 47, ha adottato apposito regolamento in data 16 novembre 2016 entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2016) 

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

 

Non sono stati adottati provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.33/2013.

 

Non comportano obblighi di pubblicazione gli incarichi attribuiti a titolo gratuito.

 

L'art. 1, comma 1, lett.d), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, stabilendo che, per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito.

Tale previsione è entrata in vigore dal 10 dicembre 2016.

Ultima modifica: Giovedì 5 Agosto 2021