Accesso civico
Accesso civico semplice e generalizzato e Accesso documentale
Cosa è l’accesso civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 (noto anche come FOIA, Freedom Of Information Act), che ha riordinato nelle seguenti tre tipologie il diritto di accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni:
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accesso civico semplice, che è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione, ai sensi dell’art. art. 5, comma 1, del menzionato decreto n. 33/2013 come modificato dal decreto 97/2016;
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accesso civico generalizzato, che è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. art. 5, comma 2, dello stesso decreto n. 33/2013;
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accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990, che permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Come esercitare l'accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza di accesso, debitamente firmata (in modalità cartacea o digitale) deve essere presentata o inviata all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio, con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Largo Carlo Felice, 72 – 09124 Cagliari, o con posta elettronica, alla pec: cciaa@ca.legalmail.camcom.it
L’istanza, se sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata di copia del documento d’identità.
L’obbligo di allegazione del documento d’identità decade nei casi in cui l’istanza inviata digitalmente sia sottoscritta con firma digitale o in caso la sottoscrizione avvenga in presenza di dipendente addetto.
L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Contenuti correlati
• Modulo di richiesta Accesso Civico Semplice, Generalizzato e Accesso Documentale
• Informativa Privacy per l'esercizio del diritto di accesso
(approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 57 del 30 luglio 2019 ratificata con deliberazione del Consiglio
camerale n. 5 del 1° ottobre 2019)
• Linee Guida Anac (det. n. 1309 del 28.12.2016)
Tariffari:
(i costi di riproduzione si intendono a pagina)
1) spese da sostenere da parte del soggetto istante a titolo di rimborso per riproduzione atti e spedizione (adottato con determinazione del Segretario Generale n. 26 del 5 febbraio 2020)
2) spese per le copie degli atti depositati presso il Registro delle Imprese (decreto interministeriale del 17 luglio 2012)
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