Servizi della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano
Premesso che:
in virtù del nuovo Regolamento, attualmente in vigore, la Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano, attraverso i propri organi previsti dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni ed offre i seguenti servizi:
1. Amministra i procedimenti di Arbitrato secondo il Regolamento;
2. Su istanza delle parti, nomina gli Arbitri e designa gli Arbitratori, i Consulenti tecnici e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
3. Nomina gli Arbitri e offre i servizi previsti dalla Procedura per gli Arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).
In caso di emergenza sanitaria o di altri eventi eccezionali, lo svolgimento della seduta del Consiglio della Camera Arbitrale può avvenire con la partecipazione di uno o più componenti “da remoto” tramite una piattaforma informatica preventivamente concordata, ferma la presenza in sede del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.
4. Servizio di Arbitraggio:
a) Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
b) La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
c) L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale.
d) All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.
e) L'Arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore.
f) Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto e).
5. Servizio di Perizia contrattuale:
a) Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un Perito o di un Esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
b) La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.
c) La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di 10 giorni.
d) La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
e) Il Perito o l'Esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
f) La perizia deve essere conclusa nel termine di 60 giorni dalla nomina del Perito o Esperto, fatte salve eventuali motivazioni o cause di forza maggiore come documentate dal Consulente nella comunicazione di slittamento dei termini di deposito.
g) La perizia è trasmessa all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. La Segreteria, entro 10 giorni, comunica alle parti l'avvenuto deposito della perizia. Il Consiglio arbitrale liquida le spese del procedimento peritale in base al Tariffario allegato al Regolamento.
h) Il versamento delle spese del procedimento peritale, a carico delle parti del procedimento arbitrale, costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte e per l’acquisizione della perizia agli atti del procedimento arbitrale.
Il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano ha predisposto un elenco di arbitri di elevato livello e dotati di requisiti di competenza, indipendenza ed onorabilità con indicazione della specializzazione di ciascuno di essi, che svolgono la professione di avvocati, commercialisti e ingegneri e che, se richiesti, potrebbero anche essere nominati periti nell’ambito del servizio di perizia contrattuale.
Gli arbitri compresi nell’elenco pubblicato sulla pagina Arbitrato del sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano hanno per la maggior parte partecipato ai seminari di formazione organizzati dal Consiglio della Camera arbitrale in collaborazione con l’Università di Cagliari, il Collegio dei Notai, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Ordine degli Ingegneri.
Il Consiglio della Camera Arbitrale può operare la nomina anche al di fuori del proprio Elenco in caso di materia altamente specialistica ovvero di mancanza di adeguate professionalità all’interno dell’Elenco in relazione all’oggetto dell’Arbitrato.
6. La Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano offre anche i nuovi servizi di Arbitrato Internazionale, Arbitrato d’urgenza, Procedura accelerata e Arbitrato on line.