Sabato 4 Maggio 2024
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Sì. Le uniche limitazioni per il fornitore sono le seguenti: non deve essere esso stesso beneficiario del voucher, non deve avere assetti di collegamento con l’impresa beneficiaria, non deve avere forniture in corso con la CCIAA.
Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e possono partecipare esclusivamente le imprese iscritte al Registro Imprese (verificabile da visura camerale).
No, in quanto presente in elenco 2, può essere finanziato esclusivamente se è a servizio di una tecnologia dell’elenco 1.
Sì, sono ammissibili, ma devono rientrare nel periodo di validità del progetto eventualmente finanziato (dal 1° gennaio 2022 a 120 giorni successivi alla data di approvazione della domanda – art. 7, comma 4 del bando). Si consideri, tuttavia che in fase di domanda dovrà essere presentato il preventivo del costo e che in fase di rendicontazione potranno essere liquidate esclusivamente le fatture pagate e quietanzate.
Nella compilazione del modulo di autocertificazione il libero professionista dovrà lasciare vuoti i campi non pertinenti quali, quale iscrizione al Registro Imprese e REA.
S'intende la dichiarazione rilasciata dal fornitore che attesta l’avvenuto pagamento delle prestazioni realizzate e dovrà essere inviata in fase di rendicontazione, per la liquidazione del voucher. Potrà essere rilasciata dal fornitore con le seguenti modalità: come autodichiarazione di ricevuta del pagamento della fattura o apponendo un timbro, con scrittura indelebile e una firma sulla fattura stessa (eventualmente anche sulla copia di cortesia della fattura elettronica).
Sì, ma ATTENZIONE occorre assicurarsi che il fornitore possa rilasciare successivamente, in fase di rendicontazione, la quietanza di pagamento della fattura.
La transazione bancaria (es. copia del bonifico) non è sufficiente, infatti, ad attestare l’avvenuto pagamento dalla stessa, ma è necessario che il fornitore dichiari di aver effettivamente ricevuto il pagamento per il servizio/bene.
I fornitori di software che sono da considerarsi come beni strumentali, in quanto non realizzati ad hoc per l’azienda richiedente ma vendibili a più clienti, non sono tenuti alla presentazione del modulo di autocertificazione ulteriori fornitori.
Per i servizi di consulenza e formazione l’impresa richiedente dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori rispondenti ai requisiti descritti nella scheda 1, lettera a) del bando. Nell’elenco dei fornitori abilitati rientrano i c.d. “ulteriori fornitori” - ultimo punto elenco Scheda 1, lettera a) del bando - i quali dovranno obbligatoriamente firmare il modulo di autocertificazione delle proprie competenze, attestando di aver realizzato, nell’ultimo triennio, almeno tre attività per servizi di consulenza e/o formazione nell’ambito delle tecnologie oggetto del bando.
Sì, può gestire tutta la pratica per conto dell’azienda, anche successivamente in fase di realizzazione del progetto. ATTENZIONE: la documentazione da allegare alla pratica (Modulo domanda e Modulo progetto) dovrà comunque essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda richiedente.