La votazione della Laurea deve essere indicata nella sezione dedicata al possesso del titolo di studio nella parte a compilazione libera di seguito riportata utilizzando indifferentemente uno dei seguenti spazi:
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FAQ
Concorsi e selezioni pubbliche
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Bando voucher doppia transizione digitale ed ecologica
La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha affidato all’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese la gestione operativa dei bandi di concessione di contributi a valere sui progetti finanziati con l’incremento del diritto annuale. In particolare l’Azienda Speciale provvede alla stesura e pubblicazione del bando ed alla gestione dell’intero procedimento istruttorio.
La procedura di concessione liquidazione rimane invece in capo alla Camera di Commercio.
Nel caso in cui l’impresa abbia già ottenuto un altro aiuto per la stessa spesa (es. nella misura dell’80% come indicato nell’esempio), si applica il principio secondo il quale il sostegno pubblico non possa superare i costi effettivamente sostenuti. L’importo del voucher sarà cioè calcolato sull’importo dell’intera fattura presentata (es. Euro 20.000,00), ma sarà ridotto per evitare la sovracompensazione oltre il 100% del costo ammissibile (nel esempio, verrà quindi erogato il 20% dell’importo totale, quindi Euro 4.000,00), ovviamente sempre nel rispetto dei limiti del massimale de minimis a disposizione dell’impresa.
La scheda 1 del bando indica, per la Linea A e B, quali sono i fornitori abilitati per i servizi di consulenza, formazione e acquisto di beni strumentali.
Gli ambiti di intervento finanziabili dal Bando sono inoltre indicati all'articolo 2 comma 2, mentre l'articolo 7 definisce le spese ammissibili o non ammissibili in base alla scelta di investimento dell'azienda.
Questa Amministrazione non svolge valutazioni preventive sui progetti.
Sì, in quanto l’articolo 6 del Bando si riferisce non al numero di fatture emesse da un fornitore a favore di uno stesso cliente partecipante al bando, ma al numero di imprese alle quali questo eroga i servizi/vendite. Ovvero il fornitore può, ad esempio, vendere un bene a tre imprese che partecipano al Bando e non potrà effettuare ulteriori forniture ad imprese richiedenti l'agevolazione, pena l'inammissibilità della spesa e della domanda delle imprese coinvolte.
No, la formazione sull’attivazione e/o implementazione dei beni strumentali è ammissibile solo come spesa accessoria del prodotto acquistato e rientra nel calcolo del 70% dei costi ammissibili di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b.
Inoltre le spese di formazione imputabile al 30% dei costi (art. 7 comma 1 lettera a) sono ammissibili solo nel caso in cui l’attività venga realizzata dai fornitori qualificati, indicati nella Scheda 1 del Bando: agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuole di Alta formazione e Istituti Tecnici Superiori riconosciuti dal MIUR.
S'intende la dichiarazione rilasciata dal fornitore che attesta l’avvenuto pagamento delle prestazioni realizzate e dovrà essere inviata in fase di rendicontazione, per la liquidazione del voucher. Dovrà essere rilasciata dal fornitore su propria carta intestata, eventualmente utilizzando il facsimile messo a disposizione tra di moduli di rendicontazione del bando.
Per i servizi di consulenza e formazione l’impresa richiedente, sia per la Linea A che per la Linea B, dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori rispondenti ai requisiti descritti nella scheda 1 del bando.
Nella sezione "imposta di bollo virtuale” il portale Webtelemaco, di default, seleziona il flag su “No”, poiché il Bando è impostato come esente bollo e nella fase di invio della pratica non verrà richiesto alcun pagamento. Nel caso in cui l’impresa appartenesse alla categoria “esente bollo” e selezionasse l’opzione "Sì" non cambierebbe nulla poiché lo sportello telematico è configurato comunque su “esente bollo”.
Sì, sono ammissibili, ma devono rientrare nel periodo di validità del progetto finanziato (dal 1° gennaio 2024 alla data di presentazione della documentazione di rendicontazione).
Sì, la domanda e i relativi moduli possono essere caricati e tenuti in bozza sulla piattaforma Webtelemaco di Infocamere dalle ore 10.00 del 30 settembre 2024.
È possibile scaricare la modulistica che dovrà essere allegata dal sito della Camera di Commercio - sezione Bandi e Avvisi.
No, l’articolo 13 comma 3 del bando prevede che la domanda di liquidazione vada inviata in un'unica istanza e non prevede anticipi e saldi del contributo.
L'acquisto dei gestionali è ammissibile in quanto rientra nella tecnologia prevista dalla lettera o) dell'articolo 2 relativo alla Linea A ovvero "soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività".
La formazione sull’utilizzo del gestionale è ammissibile, tuttavia non potrà essere computata per il calcolo delle percentuali relative all’ammissione dei costi (30% consulenze/formazione e 70% beni strumentali). Come previsto dall'articolo 7 comma 1 del bando, infatti, "La formazione strettamente propedeutica all’attivazione o implementazione di una nuova tecnologia/macchinario digitalmente integrato, nonché per l’utilizzo di software/piattaforme, erogata dal fornitore del bene o del servizio, non verrà considerata quale servizio di formazione a sé stante ai sensi del presente bando, ma sarà ammissibile quale spesa accessoria all’acquisto del bene o del servizio a cui la medesima si riferisce".
No, la Linea B - transizione energetica del Bando (articoli 2 e 7), prevede l'ammissibilità solo di spese per servizi di consulenza e/o formazione, finalizzati all'analisi e progettazione di interventi per la transizione ecologica e non ammette le spese per l'acquisto di beni strumentali.
No, la piattaforma WebTelemaco accetta solo allegati firmati digitalmente. Attenzione, l’unico formato accettato dal portale è la firma digitale di tipo CAdES, così come indicato nel “Manuale Utente Telemaco”, disponibile tra gli allegati al Bando.
No, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del Bando i fornitori di beni e servizi strumentali, consulenze e formazione non possono:
- presentare domanda di richiesta del contributo nell’ambito del Bando stesso;
- essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile;
- avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa beneficiaria.
No, la domanda di partecipazione al Bando è esente dal pagamento dell’imposta di bollo.
Sì, solo se il consorzio è iscritto con sede legale al Registro Imprese della Camera di Commerci di Cagliari-Oristano.
L'iscrizione alla Camera di commercio è obbligatoriamente prevista per le imprese; in ogni caso, occorre assicurarsi che il fornitore possa emettere fattura.
Il Bando non prevede per il preventivo/fattura la firma digitale del fornitore. Tuttavia, considerato che il sistema Telemaco non accetta l'upload di allegati privi di firma digitale, si consiglia di far firmare tale documento, in formato CAdES, dal fornitore. Qualora questo non fosse possibile (es. preventivi online), sarà accettata anche la firma digitale apposta dal legale rappresentante/intermediario dell'azienda richiedente l'agevolazione.
Sì, gli aiuti sono cumulabili con altri finanziamenti per gli stessi costi ammissibili, come indicato all'art. 9 del bando.
Sì, ma ATTENZIONE occorre assicurarsi che il fornitore possa rilasciare successivamente, in fase di rendicontazione, la quietanza di pagamento della fattura.
La transazione bancaria (es. copia del bonifico) non è sufficiente, infatti, ad attestare l’avvenuto pagamento dalla stessa, ma è necessario che il fornitore dichiari di aver effettivamente ricevuto il pagamento per il servizio/bene.
Sì, ma non può superare il massimale di n. 3 forniture di beni e/o servizi a favore di imprese richiedenti il contributo nell’ambito del presente bando, come previsto dall’articolo 6 comma 1 del bando.
Potrà essere firmato dal legale rappresentante dell’azienda richiedente o dall’intermediario delegato.
Si, con il finanziamento del presente bando l'azienda beneficiaria potrà realizzare un nuovo prodotto/servizio da immettere sul mercato.
Sì, l’istruttoria amministrativa e tecnica sulle domande presentate avverrà in ordine cronologico di arrivo sulla piattaforma Telemaco.
Come indicato all'articolo 7 comma 4 del Bando "Tutte le spese possono essere sostenute a partire da 1° gennaio 2024, fino al 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione".
Non sono richiesti requisiti specifici e non è necessario compilare il modulo di autocertificazione per i fornitori di beni strumentali materiali ed immateriali (scheda 1 del bando).
Se il software è realizzato in forma personalizzata per l’azienda richiedente dovrà essere considerato consulenza, se si tratta di un semplice acquisto dovrà essere considerato come attrezzatura o bene strumentale.
Sì, può gestire tutta la pratica per conto dell’azienda, anche successivamente in fase di realizzazione del progetto. ATTENZIONE: la documentazione da allegare alla pratica (Modulo domanda e Modulo progetto) dovrà comunque essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda richiedente.
L'articolo 7, comma 8 del bando esclude dalle spese ammissibili le attrezzature informatiche di base, senza differenziazioni relative alla tipologia o ai diversi utilizzi possibili. Si deve pertanto escludere la possibilità di acquisto di qualsiasi attrezzatura anche di livello avanzato, in quanto rientranti nella dotazione ordinaria dell'azienda.
No, verranno valutati esclusivamente i documenti pervenuti tramite la piattaforma Telemaco, ad eccezione del caso in cui siano richiesti ad integrazione della pratica dall’Ufficio competente della fase istruttoria. In questi casi la documentazione potrà essere inviata alla Pec indicata all’articolo 10 comma 8 del bando.
Il bando è rivolto esclusivamente alle Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte al Registro Imprese (verificabile da visura camerale). Non è sufficiente l’iscrizione al REA.
No, il bando è rivolto alle imprese che abbiano esclusivamente sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano (art. 4, comma 1, lettera b).
L’articolo 13 comma 10 del bando prevede che il voucher verrà liquidato entro il termine di 180 giorni lavorativi dalla data di invio della domanda di liquidazione.
Sì, ma solo se integrato con le tecnologie indicate dall’articolo 2, lettere a)-o) del bando.
Sì, se il software è realizzato ad hoc per l’azienda richiedente rientra nella voce di spesa “consulenza”, se è un prodotto standard in vendita ad un pubblico ampio rientra nella voce di spesa “beni strumentali”.
Startup innovative
Le informazioni si descrivono utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 (a seconda del requisito alternativo di startup dichiarato). Codice 028: specificare l’attività cui fanno capo i requisiti relativi all’innovazione tecnologica (non l’attività d’impresa già altrove dichiarata es. nel modello S5) e le spese in ricerca e sviluppo. La startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta a dichiarare tali spese. In tal caso l’informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “spese non dichiarate come requisito della startup”. Codice 029: indicare elenco delle società partecipate. Se non ci sono partecipate inserire la dicitura: “Nessuna partecipazione in altre società”. Codice 030: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che eventualmente lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili. Non devono essere riportati C.V. Se la startup ha dichiarato di possedere il requisito alternativo del personale qualificato, tale qualificazione deve essere precisata. Codice 031: indicare l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: “nessuna relazione professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca” . Codice 032: indicare elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: “nessun diritto di privativa”. Codice 033: Autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding. Se non vi sono fiduciarie e holding inserire la dicitura: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”. Se vi sono fiduciarie e holding nella compagine sociale: nel caso di elenco soci già iscritto ed aggiornato, la frase da inserire sarà: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori.” Nel caso di aggiornamento dell’elenco soci contestuale alla pratica: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modello S allegato alla pratica e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori”. Alla pratica dovrà quindi essere allegato un documento (codice tipo documento D31 in quanto non visibile ai terzi) contenente l’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: “Il Legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai 5 sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr.445/2000, dichiara che…[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio …. [indicare denominazione/ragione sociale],fiduciario .” (Cfr. Circolare MISE nr.3699/C del 13/06/2017).
La marcatura temporale (time stamping) garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione. Le marcature debbono essere acquistate online. Ad acquisto completato correttamente, le marche temporali saranno immediatamente disponibili. La marcatura temporale che dà l'estensione .m7m all'atto costitutivo e allo statuto
Allegare alla pratica l’atto e lo statuto in formato .XML codificandolo con “codice tipo documento” B07.
In questo caso tutti gli amministratori dovranno firmare digitalmente la distinta Comunica di presentazione della pratica modello tipizzato. Non è ammessa procura all’invio con documento di riconoscimento.
No, la sottoscrizione di un documento informatico con un certificato di firma revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
No, è necessario che tutti i contraenti appongano oltre la firma digitale anche la marcatura temporale ad ogni firma sia nell’Atto costitutivo che nello Statuto (nei 2 file XML > opzione firma e marca del software di firma digitale). Tra la prima e l’ultima marcatura temporale non debbono intercorrere più di 10 giorni.
No, occorre indicare in maniera precisa sia l’organismo che la sua iscrizione al Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile.
La data dell’atto deve coincidere con quella della marcatura temporale di atto e statuto o, se quest’ultimi sono privi di marcatura, con la data di registrazione degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Dalla data della marcatura temporale si calcolano i termini di legge (i dieci giorni per la registrazione, i dieci giorni per la presentazione al Registro delle imprese), e da essa dipendono i rapporti civilistici fra soci prima dell'iscrizione definitiva in sezione ordinaria della società. Pertanto tale data verrà modificata dall’Ufficio Registro imprese in fase di istruttoria della pratica telematica con la data dell’ultima marcatura temporale
Poichè la startup costituita con modello tipizzato deve iscriversi ATTIVA, deve essere compilato anche il Mod.S5 (ed eventualmente anche UL) di inizio attività. Infatti, se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale. L'attività, in questo campo, deve ricondursi al primo o primi step di una startup: es. sviluppo – produzione. La descrizione puntuale dell’attività dovrà inoltre essere indicata nel riquadro Start-up (riq.32 di Fedra) codice 028 “breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per 3 definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. La descrizione riportata in questo campo dovrà, quindi, essere precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi, e ricomprendere tutte le voci che caratterizzano la startup: sviluppo, produzione e commercializzazione complessivamente considerate. Non si deve riportare l'oggetto sociale.
L'indicazione del sito internet (nel riquadro 5 del modello S2) costituisce un indicatore che può permettere di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un’impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull’innovazione. Se il sito web non fosse sufficiente o inattivo l’Ufficio Registro Imprese potrà richiedere di allegare una presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, le startup solitamente si dotano di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali.
No, il dettato normativo richiede ESPRESSAMENTE che l’oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, tutte e tre le fasi (quindi sia lo sviluppo che la produzione che la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico). Va, altresì, precisato che i beni o servizi devono caratterizzarsi sia per l’“innovazione” che per l’“alto valore tecnologico”. L’analisi della disposizione permette di cogliere come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame. E’ escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati e prodotti da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa.
Si, in tal caso si dovrà però indicare con chiarezza quale sia/siano, tra le varie attività previste, quella o quelle prevalente/i con carattere innovativo ad alto valore tecnologico. Andrà, quindi, premessa nell’oggetto l’indicazione “in via prevalente” e riportato l’elenco delle attività innovative ad alto contenuto tecnologico. Le eventuali altre attività, non rientranti tra quelle innovative, vanno riportate nell’oggetto premettendo la frase: “la società potrà altresì svolgere l’attività di …” (o formule a questa equivalenti).
No, non è possibile denunciare la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Il MISE ha chiarito che non può essere considerata startup innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135).
No, è necessario che anche tutti i soci della startup siano in possesso del proprio indirizzo PEC, differente da quello della società, che dovranno essere comunicati tramite il modello S (Elenco soci)
Per tutte le informazioni relative alla modalità di registrazione si devono scaricare i documenti presenti nella sezione “Guide” della piattaforma startup.registroimprese.it, “Guida alla registrazione Fiscale”.
La ricevuta di registrazione fiscale deve essere allegata nel formato .pdf/A, sottoscritta digitalmente e con il codice documento Q22.
No, occorre compilarlo e salvarlo utilizzando il modello editabile in formato .pdf messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente deve essere convertito in formato .pdf/A e sottoscritto con firma digitale; si procede alla liquidazione utilizzando il modello F24 per l'imposta di bollo, codice tributo n. 1542, e l'imposta di registro, codice tributo n. 1540, e si acquisisce la quietanza di pagamento in .pdf/A. A questo punto si richiede la registrazione utilizzando l'apposita sezione presente sul portale. Al momento della richiesta dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del richiedente e caricare sulla piattaforma il modello 69 in formato .pdf/A sottoscritto digitalmente e la quietanza di pagamento (in formato .pdf/A).
Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale dei due documenti elettronici occorre provvedere alla registrazione fiscale del modello. Utilizzando la funzione di registrazione presente nella piattaforma startup.registroimprese.it si forniscono all’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti: 1) il modello costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente e marcati temporalmente dai contraenti; 2) il file PDF/A contenente la rappresentazione a stampa del modello; 3) il modello 69 (Richiesta di registrazione) convertito in PDF/A compilato secondo le indicazioni fornite nella sezione “Guida alla registrazione fiscale” presente nell’area guide della piattaforma. 4) il documento informatico, atto costitutivo e statuto, redatto mediante modello standard tipizzato firmato digitalmente e con le marcature temporali apposte dai soci contraenti deve essere presentato per l’iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dalla data di registrazione fiscale.
No, non è possibile. Se l’atto costitutivo non è corretto la pratica telematica è irricevibile in quanto trattasi di atto digitale non modificabile e si deve procedere alla redazione di un nuovo modello tipizzato. La registrazione deve sempre essere successiva alla marcatura temporale ma precedente all’invio telematico (data protocollo registro imprese).
Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste” (vedi RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate). La guida prevede che siano descritti.
Al momento dell’invio della pratica telematica occorre che il rapporto di impiego sia già stato formalizzato. Se dipendente/amministratore/socio è possibile chiedere l’iscrizione all’INPS tramite il riquadro AC del modello Int.P. Occorre che in sede di compilazione del codice 030, il legale rappresentante dichiari il numero complessivo della forza lavoro impiegata nella costituenda società e i soggetti qualificati che costituiscono il requisito ai sensi dell’art.25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. A titolo di esempio: forza lavoro complessiva n. 3 unità di cui 2 con laurea magistrale (specificare il tipo)
Al fine di determinare l’importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo, il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali. Il D. L. 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: - le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan); - le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. - costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori. Le spese per l’acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo. In alternativa al bilancio si può allegare la dichiarazione previsionale nel modulo disponibile nel sito, in formato PDF/A (ISO 19005- 1/2/3) con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (che in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31). Tale dichiarazione è comprensiva delle voci sopra indicate.
Si, gli amministratori-soci possono computarsi nelle percentuali di forza lavoro qualificata di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, ma soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Per approfondimenti si rimanda alla RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate.
Il bilancio previsionale deve contenere una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza) che devono essere pari almeno al 15% del maggior valore previsto tra costo e valore totale della produzione; si tratta delle corrispondenti definizioni del bilancio civilistico: - il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all’art. 2425 cc.; - il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all’art. 2425 cc.
Nella compilazione del modello, nel campo “Attività e spese ricerca e sviluppo” (modello S1 quadro 32 codice 028) occorre indicare che il bilancio previsionale è allegato alla pratica. Esso deve essere allegato in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (e in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31).
Le informazioni relative ai titoli di studio e alle esperienze professionali devono essere fornite anche per i soci che non lavorano nella società. Per quanto riguarda il dettaglio di tali informazioni si precisa che, nel caso sia stato speso il requisito della forza lavoro come requisito STARTUP, occorrerà specificare il nome e cognome della persona, i titoli conseguiti, gli istituti che li hanno rilasciati e le esperienze professionali maturate ed anche la tipologia del rapporto di impiego che li lega alla Start-Up innovativa. Nel caso, invece, si spenda un altro requisito tra quelli alternativi, sarà sufficiente inserire una descrizione generica dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato . (es. n. ...diplomati in … e n. … laureati in …)
Come affermato dalla Agenzia delle Entrate, nella RISOLUZIONE N. 87/E, gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.
Sì, il modello di utilità soddisfa il requisito startup. “Si rileva che l’art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” (Parere MISE 21 APRILE 2016, N. 111865).
Sì, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. (Parere MISE 29.10.2015, N. 218415). In tal caso occorre allegare alla pratica di iscrizione della startup l’attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE, che attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione.
Sì, le startup innovative titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, soddisfa la condizione di cui all’articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012. E’ necessario allegare la domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) (Parere MISE 29 OTTOBRE 2015, N.218430).
Si, ma per i soli versamenti inferiori alla soglia di cui all’art. 49 co.1 D.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) così come modificato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), e successive modificazioni. Essi possono essere eseguiti anche in contanti nelle mani dell’amministratore che con apposita dichiarazione attesta di aver ricevuto il contante da ogni socio. Per dimostrare che è stato effettuato il versamento, in questo caso è necessario presentare copia dell’apertura del conto tecnico intestato alla costituenda società con l’indicazione del capitale versato.
Si, il bonifico dovrà essere eseguito a favore della costituenda società. In atto dovranno essere riportati gli estremi del bonifico, ovvero il beneficiario, il numero, la data, la Banca, il numero ID (ex CRO codice riferimento operazione).
No, in quanto, non essendone garantita la copertura, non sarebbe garantito il rispetto dell'articolo 2464 codice civile, secondo cui «... alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato...» almeno il 25% del capitale sottoscritto: non sarebbe garantita, in altre parole, l'effettività dei conferimenti, poiché la solvibilità civilistica, che è assicurata nel caso di assegno circolare, resta ipotetica nel caso di assegno bancario.
Si, l’assegno dovrà essere intestato alla costituenda società. L'atto dovrà riportare gli estremi dell’assegno, ossia il numero, la data, il luogo e la banca emittente.
Deposito bilanci
Sottoscrizione della domanda di deposito
Distinta mod B:
Se la firma digitale non è di ruolo riportare all'interno del modello XX note la seguente dichiarazione:
"Il/la sottoscritto/a..., iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di .... al n..., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000”.
Se la firma digitale ha il certificato di ruolo il professionista può omettere i dati identificativi della sua iscrizione, ma dovrà comunque riportare la seguente dichiarazione:
“Il/la sottoscritto/a..., iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dichiara di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento di deposito di bilancio”
Sottoscrizione dei documenti
Bilancio in Formato XBRL:
Nel campo di testo denominato "Dichiarazione di conformità" presente in calce alla nota integrativa in formato Xbrl deve essere apposta la seguente dichiarazione:
"Il/la sottoscritto/a..............., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
Allegati - da prodursi in formato pdf/A - (bilancio non conforme al bilancio in XBRL, verbale di assemblea e relazioni):
- Se la documentazione è prodotta in duplicato originale informatico sottoscritto digitalmente dai firmatari per legge (tutti i sottoscrittori): NESSUNA DICHIARAZIONE in calce agli allegati.
- Se la documentazione è prodotta in copia informatica di documenti word che riproducono il contenuto del documento originale (con dicitura in calce F.to + qualifica + nome e cognome): in calce a ciascun documento deve essere apposta la seguente dichiarazione: "Il/la sottoscritto/a ..........................., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
- Se la documentazione è prodotta in copia per immagine su supporto informatico (scansione) di originale cartaceo, con firme autografe, in calce a ciascun documento deve essere apposta la seguente dichiarazione: "Il/la sottoscritto/a ..........................., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
Sottoscrizione della domanda di deposito
Distinta mod B:
Non è necessario riportare alcuna dichiarazione all'interno del modello XX note
Sottoscrizione dei documenti allegati al Bilancio
Bilancio in Formato XBRL:
Nel campo di testo denominato "Dichiarazione di conformità" presente in calce alla nota integrativa in formato Xbrl non deve essere apposta alcuna dichiarazione.
Allegati - da prodursi in formato pdf/A - (bilancio non conforme al bilancio in XBRL, verbale di assemblea e relazioni):
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Se la documentazione è prodotta in duplicato di originale informatico sottoscritto digitalmente dai firmatari per legge (tutti i sottoscrittori): NESSUNA DICHIARAZIONE in calce agli allegati;
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Se la documentazione è prodotta in copia informatica di documenti word che riproducono il contenuto del documento originale (con dicitura in calce F.to + qualifica + nome e cognome): la dicitura è la seguente "Il/La sottoscritto/a ..… nato a ............... il ............... dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni di aver compiuto con esito positivo il raffronto delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, con gli originali cartacei conservati agli atti della Società";
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Se la documentazione è copia per immagine su supporto informatico (scansione) di originale cartaceo, con firme autografe, la dicitura è la seguente:la dicitura è la seguente "Il/La sottoscritto/a ..… nato a ............... il ............... dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni di aver compiuto con esito positivo il raffronto delle copie per immagine dei documenti allegati alla presente pratica, con gli originali cartacei conservati agli atti della Società".
Gli allegati al bilancio d’esercizio (p.es. verbale di assemblea ordinaria- relazione sulla gestione, ecc.) possono essere:
- duplicati di originale informatico sottoscritti digitalmente dai firmatari per legge;
- copie informatiche di documenti word che riproducono il contenuto del documento originale;
- copie per immagine su supporto informatico (scansione) di originale cartaceo, con firme autografe.
I documenti devono essere nel formato PDF/A (ISO 19005) e sottoscritti digitalmente.
La firma digitale deve essere apposta in CADES e non in PADES: l’estensione del file deve essere .p7m.
Diritto annuale
in caso di fusione per incorporazione, le società incorporate sono tenute a considerare dovute anche le quote relative ad eventuali unità locali già conferite ad altra impresa.
Nel caso in cui l'incorporazione avvenga in data anteriore alla scadenza del diritto annuale e la società incorporata sia già cancellata dal Registro delle Imprese, il versamento dovrà essere eseguito inserendo comunque sul modello F24 il codice fiscale dell'impresa incorporata, sebbene cancellata: solo così sarà garantita la corretta attribuzione del versamento alla posizione debitoria dell'impresa incorporata.
La nuova società derivante dalla fusione, ovvero la società preesistente (incorporante), è invece tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti, (comunque estranee alla fusione), mentre il diritto relativo alle unità locali conferite non è dovuto, in quanto obbligata al pagamento, per l'annualità in cui è avvenuta la fusione, è appunto la società incorporata.
Visita la sezione Soggetti tenuti al versamento
La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere calcolata e versata senza arrotondamento.
Visita la sezione Quanto si paga
Sia le società in liquidazione che le società inattive sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti solo al REA - (art. 18 L. 580/93)
Visita la sezione Soggetti tenuti al versamento
Le società di capitali che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).
Visita la sezione Quando si Paga
1) se l'impresa è già iscritta il 1° gennaio ed ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio;
2) se l'impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento di sede in altra provincia il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione
Visita la sezione Soggetti tenuti al versamento
Le imprese che hanno versato un diritto annuale superiore al dovuto possono:
1) utilizzare tale credito per il pagamento del diritto annuale di anni successivi o altro tributo, attraverso la compensazione con il modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo (3850).
2) entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, presentare richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare il pagamento delle eventuali somme versate oltre il dovuto.
Visita la sezione Quanto si paga
Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all'anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.
La trasformazione di natura giuridica di una impresa avvenuta nel corso dell’anno è ininfluente per la determinazione dell’importo del diritto annuale per l’anno stesso.
Pertanto il diritto annuale dovuto per l'anno in cui è avvenuta la trasformazione l’importo da pagare è quello previsto per il tipo di società risultante al 1° gennaio.
Rassegna enogastronomica "Le Isole del Gusto"
Possono partecipare alla rassegna le imprese che svolgono in maniera stabile e abituale attività di realizzazione e somministrazione di cibi e bevande, in maniera autonoma (Attività previste dal codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione).