FAQ

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FIRMA DELL'ATTO - Qual è la data dell’atto costitutivo?

La data dell’atto deve coincidere con quella della marcatura temporale di atto e statuto o, se quest’ultimi sono privi di marcatura, con la data di registrazione degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Dalla data della marcatura temporale si calcolano i termini di legge (i dieci giorni per la registrazione, i dieci giorni per la presentazione al Registro delle imprese), e da essa dipendono i rapporti civilistici fra soci prima dell'iscrizione definitiva in sezione ordinaria della società. Pertanto tale data verrà modificata dall’Ufficio Registro imprese in fase di istruttoria della pratica telematica con la data dell’ultima marcatura temporale

FIRMA DELL'ATTO - Che cosa è la marcatura temporale?

La marcatura temporale (time stamping) garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione. Le marcature debbono essere acquistate online. Ad acquisto completato correttamente, le marche temporali saranno immediatamente disponibili. La marcatura temporale che dà l'estensione .m7m all'atto costitutivo e allo statuto

FIRMA DELL'ATTO - È possibile utilizzare un dispositivo di firma digitale scaduto, revocato o sospeso?

No, la sottoscrizione di un documento informatico con un certificato di firma revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

FIRMA DELL'ATTO - E’ sufficiente nell’atto costitutivo e nello statuto la firma digitale di tutti i soggetti partecipanti/contraenti all’atto?

No, è necessario che tutti i contraenti appongano oltre la firma digitale anche la marcatura temporale ad ogni firma sia nell’Atto costitutivo che nello Statuto (nei 2 file XML > opzione firma e marca del software di firma digitale). Tra la prima e l’ultima marcatura temporale non debbono intercorrere più di 10 giorni.