FAQ

Startup innovative

OGGETTO SOCIALE - Posso iscrivere una startup innovativa che abbia come oggetto sociale il solo sviluppo, la sola produzione o la sola commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico?

No, il dettato normativo richiede ESPRESSAMENTE che l’oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, tutte e tre le fasi (quindi sia lo sviluppo che la produzione che la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico). Va, altresì, precisato che i beni o servizi devono caratterizzarsi sia per l’“innovazione” che per l’“alto valore tecnologico”. L’analisi della disposizione permette di cogliere come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame. E’ escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati e prodotti da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa.

PEC DEI SOCI - E’ sufficiente l’indirizzo PEC della startup costituenda?

No, è necessario che anche tutti i soci della startup siano in possesso del proprio indirizzo PEC, differente da quello della società, che dovranno essere comunicati tramite il modello S (Elenco soci)

REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO - Con quali modalità devo allegare la Ricevuta di registrazione alla pratica telematica?

La ricevuta di registrazione fiscale deve essere allegata nel formato .pdf/A, sottoscritta digitalmente e con il codice documento Q22.

REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO - Se in fase di istruttoria l’Ufficio Registro imprese rileva errori nella redazione dell’atto costitutivo, posso modificarlo, sottoscriverlo digitalmente e marcarlo di nuovo e fare un rinvio della pratica?

No, non è possibile. Se l’atto costitutivo non è corretto la pratica telematica è irricevibile in quanto trattasi di atto digitale non modificabile e si deve procedere alla redazione di un nuovo modello tipizzato. La registrazione deve sempre essere successiva alla marcatura temporale ma precedente all’invio telematico (data protocollo registro imprese). 

REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO - Il modello 69 viene elaborato in automatico dal sistema?

No, occorre compilarlo e salvarlo utilizzando il modello editabile in formato .pdf messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente deve essere convertito in formato .pdf/A e sottoscritto con firma digitale; si procede alla liquidazione utilizzando il modello F24 per l'imposta di bollo, codice tributo n. 1542, e l'imposta di registro, codice tributo n. 1540, e si acquisisce la quietanza di pagamento in .pdf/A. A questo punto si richiede la registrazione utilizzando l'apposita sezione presente sul portale. Al momento della richiesta dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del richiedente e caricare sulla piattaforma il modello 69 in formato .pdf/A sottoscritto digitalmente e la quietanza di pagamento (in formato .pdf/A).

REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO - Come è articolata la procedura di registrazione?

Per tutte le informazioni relative alla modalità di registrazione si devono scaricare i documenti presenti nella sezione “Guide” della piattaforma startup.registroimprese.it, “Guida alla registrazione Fiscale”. 

REGISTRAZIONE FISCALE DEL MODELLO - Quando deve essere effettuata la registrazione?

Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale dei due documenti elettronici occorre provvedere alla registrazione fiscale del modello. Utilizzando la funzione di registrazione presente nella piattaforma startup.registroimprese.it si forniscono all’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti: 1) il modello costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente e marcati temporalmente dai contraenti; 2) il file PDF/A contenente la rappresentazione a stampa del modello; 3) il modello 69 (Richiesta di registrazione) convertito in PDF/A compilato secondo le indicazioni fornite nella sezione “Guida alla registrazione fiscale” presente nell’area guide della piattaforma. 4) il documento informatico, atto costitutivo e statuto, redatto mediante modello standard tipizzato firmato digitalmente e con le marcature temporali apposte dai soci contraenti deve essere presentato per l’iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dalla data di registrazione fiscale. 

FIRMA DELL'ATTO - Nella redazione dello statuto in caso di indicazione dell’organismo di conciliazione è sufficiente indicare la città (Cagliari-Oristano)?

No, occorre indicare in maniera precisa sia l’organismo che la sua iscrizione al Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile.

FIRMA DELL'ATTO - Come si allegano atto costitutivo e statuto alla pratica FEDRA?

Allegare alla pratica l’atto e lo statuto in formato .XML codificandolo con “codice tipo documento” B07. 

FIRMA DELL'ATTO - Come si deve procedere se gli amministratori sono soggetti diversi dai soci?

In questo caso tutti gli amministratori dovranno firmare digitalmente la distinta Comunica di presentazione della pratica modello tipizzato. Non è ammessa procura all’invio con documento di riconoscimento.