FAQ

Startup innovative

REQUISITI - Qual è il contenuto del bilancio previsionale?

Il bilancio previsionale deve contenere una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza) che devono essere pari almeno al 15% del maggior valore previsto tra costo e valore totale della produzione; si tratta delle corrispondenti definizioni del bilancio civilistico: - il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all’art. 2425 cc.; - il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all’art. 2425 cc. 

COMPILAZIONE DEL MODELLO S1 - Cosa devo scrivere nel Mod.S1 nel quadro “32/START-UP , INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” relativamente alle informazioni /requisiti di startup innovativa?

Le informazioni si descrivono utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 (a seconda del requisito alternativo di startup dichiarato). Codice 028: specificare l’attività cui fanno capo i requisiti relativi all’innovazione tecnologica (non l’attività d’impresa già altrove dichiarata es. nel modello S5) e le spese in ricerca e sviluppo. La startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta a dichiarare tali spese. In tal caso l’informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “spese non dichiarate come requisito della startup”. Codice 029: indicare elenco delle società partecipate. Se non ci sono partecipate inserire la dicitura: “Nessuna partecipazione in altre società”. Codice 030: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che eventualmente lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili. Non devono essere riportati C.V. Se la startup ha dichiarato di possedere il requisito alternativo del personale qualificato, tale qualificazione deve essere precisata. Codice 031: indicare l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: “nessuna relazione professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca” . Codice 032: indicare elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: “nessun diritto di privativa”. Codice 033: Autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding. Se non vi sono fiduciarie e holding inserire la dicitura: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”. Se vi sono fiduciarie e holding nella compagine sociale: nel caso di elenco soci già iscritto ed aggiornato, la frase da inserire sarà: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori.” Nel caso di aggiornamento dell’elenco soci contestuale alla pratica: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modello S allegato alla pratica e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori”. Alla pratica dovrà quindi essere allegato un documento (codice tipo documento D31 in quanto non visibile ai terzi) contenente l’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: “Il Legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai 5 sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr.445/2000, dichiara che…[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio …. [indicare denominazione/ragione sociale],fiduciario .” (Cfr. Circolare MISE nr.3699/C del 13/06/2017). 

VERSAMENTO DEL CAPITALE - È possibile effettuare il versamento in contanti?

Si, ma per i soli versamenti inferiori alla soglia di cui all’art. 49 co.1 D.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) così come modificato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), e successive modificazioni. Essi possono essere eseguiti anche in contanti nelle mani dell’amministratore che con apposita dichiarazione attesta di aver ricevuto il contante da ogni socio. Per dimostrare che è stato effettuato il versamento, in questo caso è necessario presentare copia dell’apertura del conto tecnico intestato alla costituenda società con l’indicazione del capitale versato. 

VERSAMENTO DEL CAPITALE - È possibile ricorrere al bonifico bancario?

Si, il bonifico dovrà essere eseguito a favore della costituenda società. In atto dovranno essere riportati gli estremi del bonifico, ovvero il beneficiario, il numero, la data, la Banca, il numero ID (ex CRO codice riferimento operazione). 

VERSAMENTO DEL CAPITALE - È possibile utilizzare l’assegno circolare non trasferibile?

Si, l’assegno dovrà essere intestato alla costituenda società. L'atto dovrà riportare gli estremi dell’assegno, ossia il numero, la data, il luogo e la banca emittente. 

VERSAMENTO DEL CAPITALE - È possibile utilizzare l’assegno bancario?

No, in quanto, non essendone garantita la copertura, non sarebbe garantito il rispetto dell'articolo 2464 codice civile, secondo cui «... alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato...» almeno il 25% del capitale sottoscritto: non sarebbe garantita, in altre parole, l'effettività dei conferimenti, poiché la solvibilità civilistica, che è assicurata nel caso di assegno circolare, resta ipotetica nel caso di assegno bancario. 

OGGETTO SOCIALE - E’ obbligatorio fornire l’indirizzo del proprio sito web?

L'indicazione del sito internet (nel riquadro 5 del modello S2) costituisce un indicatore che può permettere di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un’impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull’innovazione. Se il sito web non fosse sufficiente o inattivo l’Ufficio Registro Imprese potrà richiedere di allegare una presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, le startup solitamente si dotano di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali. 

OGGETTO SOCIALE - Può essere considerata startup innovativa una società che esercita attività soltanto di sperimentazione (ricerca e sviluppo) di prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi?

No, non è possibile denunciare la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Il MISE ha chiarito che non può essere considerata startup innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135). 

OGGETTO SOCIALE - Dove devo descrivere in maniera dettagliata l’attività altamente tecnologica ed innovativa?

Poichè la startup costituita con modello tipizzato deve iscriversi ATTIVA, deve essere compilato anche il Mod.S5 (ed eventualmente anche UL) di inizio attività. Infatti, se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale. L'attività, in questo campo, deve ricondursi al primo o primi step di una startup: es. sviluppo – produzione. La descrizione puntuale dell’attività dovrà inoltre essere indicata nel riquadro Start-up (riq.32 di Fedra) codice 028 “breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per 3 definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. La descrizione riportata in questo campo dovrà, quindi, essere precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi, e ricomprendere tutte le voci che caratterizzano la startup: sviluppo, produzione e commercializzazione complessivamente considerate. Non si deve riportare l'oggetto sociale.

OGGETTO SOCIALE - Posso prevedere più attività nell’oggetto sociale?

Si, in tal caso si dovrà però indicare con chiarezza quale sia/siano, tra le varie attività previste, quella o quelle prevalente/i con carattere innovativo ad alto valore tecnologico. Andrà, quindi, premessa nell’oggetto l’indicazione “in via prevalente” e riportato l’elenco delle attività innovative ad alto contenuto tecnologico. Le eventuali altre attività, non rientranti tra quelle innovative, vanno riportate nell’oggetto premettendo la frase: “la società potrà altresì svolgere l’attività di …” (o formule a questa equivalenti).