FAQ

Startup innovative

REQUISITO – DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE - La titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico per i programmi per Elaboratore soddisfa il requisito?

Sì, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. (Parere MISE 29.10.2015, N. 218415). In tal caso occorre allegare alla pratica di iscrizione della startup l’attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE, che attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione. 

REQUISITO – DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE -La titolarità della licenza d’uso su un brevetto in corso di riconoscimento soddisfa il requisito?

Sì, le startup innovative titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, soddisfa la condizione di cui all’articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012. E’ necessario allegare la domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) (Parere MISE 29 OTTOBRE 2015, N.218430). 

REQUISITO – DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE - Il modello di utilità industriale soddisfa il requisito di cui alla lettera h) dell’articolo 25?

Sì, il modello di utilità soddisfa il requisito startup. “Si rileva che l’art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” (Parere MISE 21 APRILE 2016, N. 111865). 

REQUISITI - Tali informazioni devono essere indicate solo se i soci lavorano nella società? Quanto devono essere dettagliate?

Le informazioni relative ai titoli di studio e alle esperienze professionali devono essere fornite anche per i soci che non lavorano nella società. Per quanto riguarda il dettaglio di tali informazioni si precisa che, nel caso sia stato speso il requisito della forza lavoro come requisito STARTUP, occorrerà specificare il nome e cognome della persona, i titoli conseguiti, gli istituti che li hanno rilasciati e le esperienze professionali maturate ed anche la tipologia del rapporto di impiego che li lega alla Start-Up innovativa. Nel caso, invece, si spenda un altro requisito tra quelli alternativi, sarà sufficiente inserire una descrizione generica dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato . (es. n. ...diplomati in … e n. … laureati in …) 

REQUISITI - Ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, come deve essere effettuato il calcolo?

Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste” (vedi RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate). La guida prevede che siano descritti. 

REQUISITI - Al momento dell’invio come attesto la sussistenza del requisito della forza-lavoro?

Al momento dell’invio della pratica telematica occorre che il rapporto di impiego sia già stato formalizzato. Se dipendente/amministratore/socio è possibile chiedere l’iscrizione all’INPS tramite il riquadro AC del modello Int.P. Occorre che in sede di compilazione del codice 030, il legale rappresentante dichiari il numero complessivo della forza lavoro impiegata nella costituenda società e i soggetti qualificati che costituiscono il requisito ai sensi dell’art.25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. A titolo di esempio: forza lavoro complessiva n. 3 unità di cui 2 con laurea magistrale (specificare il tipo) 

REQUISITI - Tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente?

Come affermato dalla Agenzia delle Entrate, nella RISOLUZIONE N. 87/E, gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto. 

REQUISITI - Gli amministratori-soci possano considerarsi nel computo della forza lavoro?

Si, gli amministratori-soci possono computarsi nelle percentuali di forza lavoro qualificata di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, ma soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Per approfondimenti si rimanda alla RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate. 

REQUISITI - Come quantifico il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo?

Al fine di determinare l’importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo, il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali. Il D. L. 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: - le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan); - le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. - costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori. Le spese per l’acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo. In alternativa al bilancio si può allegare la dichiarazione previsionale nel modulo disponibile nel sito, in formato PDF/A (ISO 19005- 1/2/3) con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (che in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31). Tale dichiarazione è comprensiva delle voci sopra indicate. 

REQUISITI - Quando e come presento il bilancio previsionale?

Nella compilazione del modello, nel campo “Attività e spese ricerca e sviluppo” (modello S1 quadro 32 codice 028) occorre indicare che il bilancio previsionale è allegato alla pratica. Esso deve essere allegato in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (e in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31).