Registro informatico protesti (https://www.caor.camcom.it/tutela-impresa-e-mercato/protesti)
Il Registro informatico dei protesti è un registro pubblico nel quale sono pubblicati gli elenchi dei protesti levati dai pubblici ufficiali abilitati (https://www.caor.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/ELENCO_NOV24.pdf).
Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti levati, nonché i dati anagrafici dei soggetti protestati per mancato pagamento di:
- cambiali
- tratte accettate
- assegni
Le notizie di protesto, contenute nel Registro informatico, sono conservate fino alla richiesta di cancellazione, o al massimo per cinque anni dalla data di iscrizione del protesto.
Visure protesti
Le visure protesti attestano l’esistenza o meno di protesti a carico dei soggetti ricercati (persone, imprese, associazioni). La ricerca è effettuata nel Registro informatico a livello nazionale e si riferisce ai protesti iscritti e non cancellati alla data della ricerca.
È possibile effettuare la ricerca presentandosi di persona agli sportelli camerali.
Le visure protesti possono essere richieste anche tramite il portale registroimprese.it (http://www.registroimprese.it/?gclid=CJKtgOy5oqUCFY8t3wodm2MYIQ) (è necessario registrarsi).
I compiti della Camera di Commercio
La Camera di Commercio cura la tenuta del Registro informatico dei protesti nell'ambito del territorio di propria competenza, più precisamente:
- provvede ad iscrivere nel Registro informatico dei protesti - entro dieci giorni dal ricevimento - gli elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali nella circoscrizione territoriale di competenza e da questi trasmessi il 1° giorno di ogni mese;
- effettua, su richiesta dell'interessato, la cancellazione dei protesti previa dimostrazione, in alternativa:
- dell'avvenuto pagamento della cambiale o tratta accettata, entro 12 mesi dalla data di levata del protesto;
- dell'avvenuta riabilitazione con decreto del Tribunale nel caso di protesti di assegni o nel caso di cambiali o tratte accettate, pagate dopo i 12 mesi dalla data di levata del protesto;
- dell’illegittima o erronea levata del protesto di assegni, cambiali o tratte accettate.