Registro informatico protesti (https://www.caor.camcom.it/tutela-impresa-e-mercato/protesti)

Il Registro informatico dei protesti è un  registro pubblico nel quale sono pubblicati gli elenchi dei protesti levati dai pubblici ufficiali abilitati (https://www.caor.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/ELENCO_NOV24.pdf).

Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti levati, nonché i dati anagrafici dei soggetti protestati per mancato pagamento di:

  • cambiali
  • tratte accettate
  • assegni 

Le notizie di protesto, contenute nel Registro informatico,  sono conservate  fino alla richiesta di cancellazione, o al massimo per cinque anni dalla data di iscrizione del protesto.

 

Visure protesti

Le visure protesti attestano l’esistenza o meno di protesti a carico dei soggetti ricercati (persone,  imprese, associazioni). La ricerca è effettuata nel Registro informatico a livello nazionale  e si riferisce ai protesti iscritti e non cancellati alla data della ricerca.

È possibile effettuare la ricerca presentandosi di persona agli sportelli camerali.

Le visure protesti possono essere richieste anche tramite il portale  registroimprese.it (http://www.registroimprese.it/?gclid=CJKtgOy5oqUCFY8t3wodm2MYIQ) (è necessario registrarsi).

 

I compiti della Camera di Commercio

La Camera di Commercio cura la tenuta del Registro informatico dei protesti nell'ambito del territorio di propria competenza, più precisamente:

  • provvede ad iscrivere nel Registro informatico dei protesti - entro dieci giorni dal ricevimento - gli elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali nella circoscrizione territoriale di competenza e da questi trasmessi il 1° giorno di ogni mese;
  • effettua, su richiesta dell'interessato, la cancellazione dei protesti previa dimostrazione, in alternativa: 
    • dell'avvenuto pagamento della cambiale o tratta accettata, entro 12 mesi dalla data di levata del protesto;
    • dell'avvenuta riabilitazione con decreto del Tribunale nel caso di protesti di assegni o nel caso di cambiali o tratte accettate, pagate dopo i 12 mesi dalla data di levata del protesto;
    • dell’illegittima o erronea levata del protesto di assegni, cambiali o tratte accettate.
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