Vi.Vi.Fir - Vidimazione Virtuale Formulari Identificazione Rifiuti

Vi.Vi.Fir è il nuovo sistema virtuale che semplifica la procedura di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Il servizio è gratuito, non necessita di software dedicato, consente di vidimare e stampare autonomamente i formulari in qualsiasi momento presso il proprio ufficio, senza limitazione di pagine e utilizzando una qualsiasi stampante.

È un servizio pensato per rendere autonome ed indipendenti sia le imprese che utilizzano i formulari di identificazione dei rifiuti in modo occasionale, che quelle che ne fanno un uso massiccio: è infatti possibile collegare a Vi.Vi.Fir i software utilizzati in azienda per la gestione dei rifiuti.

Come funziona

L’accesso al servizio può  avvenire:

  • attraverso i portali vivifir.ecocamere.it e www.ecocamere.it

  • attraverso gli applicativi gestionali eventualmente utilizzati dall’impresa, che si interfacceranno con il nuovo sistema

La persona fisica che accede al servizio dovrà autenticarsi mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) ed indicare il soggetto - impresa o ente - per conto della quale intende operare.

Inseriti i dati anagrafici il rappresentante dell’impresa o dell’ente può:

  • operare in prima persona;

  • delegare uno o più persone;

  • richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa/ente, utili per il collegamento al software gestionale.

Le diverse funzionalità consentono di generare un blocco virtuale o un semplice formulario in duplice esemplare vidimato, del tutto simile ai formulari tradizionali; la vidimazione consiste in un codice univoco che viene riportato in basso al formulario e affiancato da un QR code, che permette di individuare rapidamente il soggetto che lo ha generato.

Vi.Vi.Fir non è un’applicazione per compilare il formulario, che continua a rimanere cartaceo e con gli stessi dati da apporre in quello tradizionale; dopo aver accompagnato il rifiuto nel suo percorso, fino al recupero o allo smaltimento, dovrà essere conservato per 3 anni.

Questa modalità di vidimazione non sostituisce il tradizionale formulario cartaceo in 4 copie autoricalcanti - da vidimare - che può ancora essere utilizzato dalle imprese.

 

SCHEDA FIR - Formulario di identificazione dei rifiuti

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto.

Nel formulario devono essere indicati, almeno, i seguenti dati: 

  • dati identificativi del produttore e del detentore (anche se coincidono)
  • dati identificativi del trasportatore; 
  • origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
  • modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento; 
  • dati identificativi del destinatario;
  •  tipologia di impianto di destinazione

Il formulario di identificazione:

  • deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmati dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti;
  • una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento;
  • le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni;
  • i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (vedi orari e modalità degli uffici per la bollatura di libri e registri) o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti;
  • la vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria;

Le disposizioni in materia di formulario non si applicano:

  • per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
  • ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
  • al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. 

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di cinque volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno. 

SCHEDA -  Registro di carico e scarico dei rifiuti

È il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. 
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. 

Soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico 

Hanno l'obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti: 

  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; 
  • gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; 
  • gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti 

Si invita a prendere visione dell’art. 190 del d.lgs 152/2006 relativo ai Registri di carico e scarico.

 

Normativa
Contatti

Albo gestori ambientali

Unità organizzativa
Albo gestori ambientali
Indirizzo
Via Mameli, 64 - Cagliari
CAP
09124
Telefono
070/60512-755-757-759-752-754-756
Email
albo.smaltitori@caor.camcom.it
PEC
albogestori.sardegna@pec.it
Orari

Contatti telefonici: dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì

Note

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Ultima modifica: Martedì 25 Maggio 2021