RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili per le attività di vigilanza/controllo e per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Attraverso la gestione digitale degli adempimenti già previsti dalle norme vigenti, come l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, il RENTRI consente un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia.
Il RENTRI rappresenta quindi un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale: permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti (istituzioni, enti di controllo e imprese).
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.
- Chi deve iscriversi
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Devono iscriversi al RENTRI operatori professionali:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Devono iscriversi al RENTRI produttori le imprese, gli enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta.
I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, all’iscrizione e la trasmissione dei dati.
soggetti obbligati data di iscrizione Impianti di trattamento rifiuti dal 15 dicembre 2024
entro il 13 febbraio 2025
Trasportatori di rifiuti
Commercianti/intermediari di rifiuti Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti) Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) Soggetti delegati dai produttori iniziali Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti) dal 15 giugno 2025
entro il 14 agosto 2025
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti) Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti) dal 15 dicembre 2025
entro il 13 febbraio 2026
Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti - Come va fatta l’iscrizione
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L’iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).
L’iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.
Con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo e la contestuale protocollazione l’iscrizione è completata.
Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese, dall’Albo Nazionale Gestori ambientali e da altre banche dati ufficiali le informazioni necessarie per creare il profilo dell’operatore e attivare l’area riservata dalla quale perfezionare l’iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI. - Come e quanto si paga
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A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
- diritto di segreteria pari a 10€
- contributo annuale diversificato in relazione a:
- imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma pagoPA. - Registro di carico e scarico rifiuti e FIR (formulario di identificazione del rifiuto): cosa cambia
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Registro di carico e scarico dei rifiuti
Il Registro di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati:
- sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato dalla Camera di Commercio;
- a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Dal 4 novembre 2024 gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 possono vidimare i nuovi registri di carico e scarico in formato cartaceo (modelli scaricabili dal portale www.rentri.gov.it) presso la Camera di commercio.Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore dei nuovi modelli, non si potranno più vidimare registri di carico e scarico con i vecchi modelli.FIR - formulario di identificazione del rifiuto
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR): la vidimazione sarà esclusivamente digitale tramite il portale RENTRI.La vidimazione digitale dei FIR sarà operativa sul portale RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR esclusivamente in formato digitale.
I vecchi modelli non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.Scarica i modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR
scarica il depliant
Supporto
La piattaforma RENTRI mette a disposizione un'area di supporto con un ambiente di FAQ, distinte per categoria, e un assistente virtuale.
Sono disponibili anche le slides del Modulo I del progetto formativo del RENTRI, relativo ai seguenti argomenti:
- soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
- modalità e tempistiche per l’iscrizione
- le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
- le nuove regole per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico
La normativa che ha istituito il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.
La sperimentazione avviene tramite un’area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale che rimarrà sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.
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