Forme giuridiche ammesse (https://www.caor.camcom.it/registro-imprese/imprese-artigiane/forme-giuridiche-ammesse)
Impresa individuale
Società in nome collettivo
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo
Società in accomandita semplice
- ciascun socio accomandatario deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e non deve essere unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
- i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano e non sono iscrivibili negli elenchi previdenziali, ad eccezione del caso in cui siano collaboratori familiari del socio accomandatario
Società a responsabilità limitata unipersonale
il socio unico deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivestire la qualifica di amministratore unico e non deve essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata pluripersonale
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenere la maggioranza del capitale sociale e rappresentare la maggioranza dell'organo amministrativo
Società cooperative
- la maggioranza dei soci deve svolgere, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresentare la maggioranza dell'organo amministrativo
- la maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata da soci lavoratori
Consorzi e società consortili
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane.