No, la formazione sull’attivazione e/o implementazione dei beni strumentali è ammissibile solo come spesa accessoria del prodotto acquistato e rientra nel calcolo del 70% dei costi ammissibili di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b.
Inoltre le spese di formazione imputabile al 30% dei costi (art. 7 comma 1 lettera a) sono ammissibili solo nel caso in cui l’attività venga realizzata dai fornitori qualificati, indicati nella Scheda 1 del Bando: agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuole di Alta formazione e Istituti Tecnici Superiori riconosciuti dal MIUR.