Sì, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. (Parere MISE 29.10.2015, N. 218415). In tal caso occorre allegare alla pratica di iscrizione della startup l’attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE, che attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione.
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