No, non è possibile denunciare la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Il MISE ha chiarito che non può essere considerata startup innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135).
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