Le società di capitali che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio. Solo nel caso che il versamento venga effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui sopra, l'importo deve essere maggiorato dello 0,40% (senza arrotondamento).
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