FAQ

Startup innovative

Le informazioni si descrivono utilizzando i medesimi codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 (a seconda del requisito alternativo di startup dichiarato). Codice 028: specificare l’attività cui fanno capo i requisiti relativi all’innovazione tecnologica (non l’attività d’impresa già altrove dichiarata es. nel modello S5) e le spese in ricerca e sviluppo. La startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta a dichiarare tali spese. In tal caso l’informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “spese non dichiarate come requisito della startup”. Codice 029: indicare elenco delle società partecipate. Se non ci sono partecipate inserire la dicitura: “Nessuna partecipazione in altre società”. Codice 030: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che eventualmente lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili. Non devono essere riportati C.V. Se la startup ha dichiarato di possedere il requisito alternativo del personale qualificato, tale qualificazione deve essere precisata. Codice 031: indicare l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: “nessuna relazione professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca” . Codice 032: indicare elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale, se presenti. Altrimenti inserire la dicitura: “nessun diritto di privativa”. Codice 033: Autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding. Se non vi sono fiduciarie e holding inserire la dicitura: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding”. Se vi sono fiduciarie e holding nella compagine sociale: nel caso di elenco soci già iscritto ed aggiornato, la frase da inserire sarà: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori.” Nel caso di aggiornamento dell’elenco soci contestuale alla pratica: “Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modello S allegato alla pratica e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato ai solo fini istruttori”. Alla pratica dovrà quindi essere allegato un documento (codice tipo documento D31 in quanto non visibile ai terzi) contenente l’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: “Il Legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai 5 sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr.445/2000, dichiara che…[indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio …. [indicare denominazione/ragione sociale],fiduciario .” (Cfr. Circolare MISE nr.3699/C del 13/06/2017). 

La marcatura temporale (time stamping) garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione. Le marcature debbono essere acquistate online. Ad acquisto completato correttamente, le marche temporali saranno immediatamente disponibili. La marcatura temporale che dà l'estensione .m7m all'atto costitutivo e allo statuto

Allegare alla pratica l’atto e lo statuto in formato .XML codificandolo con “codice tipo documento” B07. 

In questo caso tutti gli amministratori dovranno firmare digitalmente la distinta Comunica di presentazione della pratica modello tipizzato. Non è ammessa procura all’invio con documento di riconoscimento. 

No, la sottoscrizione di un documento informatico con un certificato di firma revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

No, è necessario che tutti i contraenti appongano oltre la firma digitale anche la marcatura temporale ad ogni firma sia nell’Atto costitutivo che nello Statuto (nei 2 file XML > opzione firma e marca del software di firma digitale). Tra la prima e l’ultima marcatura temporale non debbono intercorrere più di 10 giorni. 

No, occorre indicare in maniera precisa sia l’organismo che la sua iscrizione al Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile.

La data dell’atto deve coincidere con quella della marcatura temporale di atto e statuto o, se quest’ultimi sono privi di marcatura, con la data di registrazione degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Dalla data della marcatura temporale si calcolano i termini di legge (i dieci giorni per la registrazione, i dieci giorni per la presentazione al Registro delle imprese), e da essa dipendono i rapporti civilistici fra soci prima dell'iscrizione definitiva in sezione ordinaria della società. Pertanto tale data verrà modificata dall’Ufficio Registro imprese in fase di istruttoria della pratica telematica con la data dell’ultima marcatura temporale

Poichè la startup costituita con modello tipizzato deve iscriversi ATTIVA, deve essere compilato anche il Mod.S5 (ed eventualmente anche UL) di inizio attività. Infatti, se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione, non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale. L'attività, in questo campo, deve ricondursi al primo o primi step di una startup: es. sviluppo – produzione. La descrizione puntuale dell’attività dovrà inoltre essere indicata nel riquadro Start-up (riq.32 di Fedra) codice 028 “breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per 3 definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. La descrizione riportata in questo campo dovrà, quindi, essere precisa e dettagliata, specificando la natura dei prodotti o servizi tecnologici altamente innovativi, e ricomprendere tutte le voci che caratterizzano la startup: sviluppo, produzione e commercializzazione complessivamente considerate. Non si deve riportare l'oggetto sociale.

L'indicazione del sito internet (nel riquadro 5 del modello S2) costituisce un indicatore che può permettere di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un’impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull’innovazione. Se il sito web non fosse sufficiente o inattivo l’Ufficio Registro Imprese potrà richiedere di allegare una presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, le startup solitamente si dotano di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali. 

No, il dettato normativo richiede ESPRESSAMENTE che l’oggetto sociale comprenda, in via esclusiva o prevalente, tutte e tre le fasi (quindi sia lo sviluppo che la produzione che la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico). Va, altresì, precisato che i beni o servizi devono caratterizzarsi sia per l’“innovazione” che per l’“alto valore tecnologico”. L’analisi della disposizione permette di cogliere come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame. E’ escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati e prodotti da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa.

Si, in tal caso si dovrà però indicare con chiarezza quale sia/siano, tra le varie attività previste, quella o quelle prevalente/i con carattere innovativo ad alto valore tecnologico. Andrà, quindi, premessa nell’oggetto l’indicazione “in via prevalente” e riportato l’elenco delle attività innovative ad alto contenuto tecnologico. Le eventuali altre attività, non rientranti tra quelle innovative, vanno riportate nell’oggetto premettendo la frase: “la società potrà altresì svolgere l’attività di …” (o formule a questa equivalenti). 

No, non è possibile denunciare la sola attività di “ricerca e sviluppo”, ma il complessivo avvio delle attività (c.2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Il MISE ha chiarito che non può essere considerata startup innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (PARERE MISE 29 settembre 2014, prot. 169135). 

No, è necessario che anche tutti i soci della startup siano in possesso del proprio indirizzo PEC, differente da quello della società, che dovranno essere comunicati tramite il modello S (Elenco soci)

Per tutte le informazioni relative alla modalità di registrazione si devono scaricare i documenti presenti nella sezione “Guide” della piattaforma startup.registroimprese.it, “Guida alla registrazione Fiscale”. 

La ricevuta di registrazione fiscale deve essere allegata nel formato .pdf/A, sottoscritta digitalmente e con il codice documento Q22.

No, occorre compilarlo e salvarlo utilizzando il modello editabile in formato .pdf messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente deve essere convertito in formato .pdf/A e sottoscritto con firma digitale; si procede alla liquidazione utilizzando il modello F24 per l'imposta di bollo, codice tributo n. 1542, e l'imposta di registro, codice tributo n. 1540, e si acquisisce la quietanza di pagamento in .pdf/A. A questo punto si richiede la registrazione utilizzando l'apposita sezione presente sul portale. Al momento della richiesta dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del richiedente e caricare sulla piattaforma il modello 69 in formato .pdf/A sottoscritto digitalmente e la quietanza di pagamento (in formato .pdf/A).

Completata la compilazione e sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale dei due documenti elettronici occorre provvedere alla registrazione fiscale del modello. Utilizzando la funzione di registrazione presente nella piattaforma startup.registroimprese.it si forniscono all’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti: 1) il modello costituito dai due documenti elettronici in formato XML firmati digitalmente e marcati temporalmente dai contraenti; 2) il file PDF/A contenente la rappresentazione a stampa del modello; 3) il modello 69 (Richiesta di registrazione) convertito in PDF/A compilato secondo le indicazioni fornite nella sezione “Guida alla registrazione fiscale” presente nell’area guide della piattaforma. 4) il documento informatico, atto costitutivo e statuto, redatto mediante modello standard tipizzato firmato digitalmente e con le marcature temporali apposte dai soci contraenti deve essere presentato per l’iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dalla data di registrazione fiscale. 

No, non è possibile. Se l’atto costitutivo non è corretto la pratica telematica è irricevibile in quanto trattasi di atto digitale non modificabile e si deve procedere alla redazione di un nuovo modello tipizzato. La registrazione deve sempre essere successiva alla marcatura temporale ma precedente all’invio telematico (data protocollo registro imprese). 

Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste” (vedi RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate). La guida prevede che siano descritti. 

Al momento dell’invio della pratica telematica occorre che il rapporto di impiego sia già stato formalizzato. Se dipendente/amministratore/socio è possibile chiedere l’iscrizione all’INPS tramite il riquadro AC del modello Int.P. Occorre che in sede di compilazione del codice 030, il legale rappresentante dichiari il numero complessivo della forza lavoro impiegata nella costituenda società e i soggetti qualificati che costituiscono il requisito ai sensi dell’art.25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. A titolo di esempio: forza lavoro complessiva n. 3 unità di cui 2 con laurea magistrale (specificare il tipo) 

Al fine di determinare l’importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo, il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali. Il D. L. 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: - le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan); - le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; - le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. - costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori. Le spese per l’acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo. In alternativa al bilancio si può allegare la dichiarazione previsionale nel modulo disponibile nel sito, in formato PDF/A (ISO 19005- 1/2/3) con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (che in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31). Tale dichiarazione è comprensiva delle voci sopra indicate. 

Si, gli amministratori-soci possono computarsi nelle percentuali di forza lavoro qualificata di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, ma soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Per approfondimenti si rimanda alla RISOLUZIONE N. 87/E del 14 ottobre 2014 dell’Agenzia delle Entrate. 

Il bilancio previsionale deve contenere una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza) che devono essere pari almeno al 15% del maggior valore previsto tra costo e valore totale della produzione; si tratta delle corrispondenti definizioni del bilancio civilistico: - il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all’art. 2425 cc.; - il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all’art. 2425 cc. 

Nella compilazione del modello, nel campo “Attività e spese ricerca e sviluppo” (modello S1 quadro 32 codice 028) occorre indicare che il bilancio previsionale è allegato alla pratica. Esso deve essere allegato in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) con sottoscrizione digitale del legale rappresentante (e in fase di spedizione andrà codificato con il codice documento D31). 

Le informazioni relative ai titoli di studio e alle esperienze professionali devono essere fornite anche per i soci che non lavorano nella società. Per quanto riguarda il dettaglio di tali informazioni si precisa che, nel caso sia stato speso il requisito della forza lavoro come requisito STARTUP, occorrerà specificare il nome e cognome della persona, i titoli conseguiti, gli istituti che li hanno rilasciati e le esperienze professionali maturate ed anche la tipologia del rapporto di impiego che li lega alla Start-Up innovativa. Nel caso, invece, si spenda un altro requisito tra quelli alternativi, sarà sufficiente inserire una descrizione generica dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato . (es. n. ...diplomati in … e n. … laureati in …) 

Come affermato dalla Agenzia delle Entrate, nella RISOLUZIONE N. 87/E, gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto. 

Sì, il modello di utilità soddisfa il requisito startup. “Si rileva che l’art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” (Parere MISE 21 APRILE 2016, N. 111865). 

Sì, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. (Parere MISE 29.10.2015, N. 218415). In tal caso occorre allegare alla pratica di iscrizione della startup l’attestato di registrazione rilasciato dalla SIAE, che attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione. 

Sì, le startup innovative titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, soddisfa la condizione di cui all’articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012. E’ necessario allegare la domanda di brevetto presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) (Parere MISE 29 OTTOBRE 2015, N.218430). 

Si, ma per i soli versamenti inferiori alla soglia di cui all’art. 49 co.1 D.lgs. 231/2007 (legge antiriciclaggio) così come modificato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), e successive modificazioni. Essi possono essere eseguiti anche in contanti nelle mani dell’amministratore che con apposita dichiarazione attesta di aver ricevuto il contante da ogni socio. Per dimostrare che è stato effettuato il versamento, in questo caso è necessario presentare copia dell’apertura del conto tecnico intestato alla costituenda società con l’indicazione del capitale versato. 

Si, il bonifico dovrà essere eseguito a favore della costituenda società. In atto dovranno essere riportati gli estremi del bonifico, ovvero il beneficiario, il numero, la data, la Banca, il numero ID (ex CRO codice riferimento operazione). 

No, in quanto, non essendone garantita la copertura, non sarebbe garantito il rispetto dell'articolo 2464 codice civile, secondo cui «... alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato...» almeno il 25% del capitale sottoscritto: non sarebbe garantita, in altre parole, l'effettività dei conferimenti, poiché la solvibilità civilistica, che è assicurata nel caso di assegno circolare, resta ipotetica nel caso di assegno bancario. 

Si, l’assegno dovrà essere intestato alla costituenda società. L'atto dovrà riportare gli estremi dell’assegno, ossia il numero, la data, il luogo e la banca emittente.