Bando voucher doppia transizione digitale ed ecologica

È possibile caricare sulla piattaforma ReStart allegati sprovvisti di firma digitale?

No, la piattaforma ReStart accetta solo allegati firmati digitalmente. Attenzione, l’unico formato accettato dal portale è la firma digitale di tipo CadES, che presentano pertanto l’estensione finale p7m, così come indicato nel “Manuale Utente ReStart”, disponibile tra gli allegati al Bando.
 

I preventivi di spesa e/o le fatture dei fornitori devono essere firmate digitalmente dal fornitore o dal titolare dell’impresa richiedente?

Il Bando non prevede per il preventivo/fattura la firma digitale del fornitore. Tuttavia, considerato che il sistema ReStart non accetta l'upload di allegati privi di firma digitale, si consiglia di far firmare tale documento, in formato CAdES, dal fornitore. Qualora questo non fosse possibile (es. preventivi online), sarà accettata anche la firma digitale apposta dal legale rappresentante/intermediario dell'azienda richiedente l'agevolazione.
 

 

Come si applica il cumulo previsto dall’art.9 del Bando quando la fattura è coperta da altro contributo a fondo perduto per l’80%, per gli stessi costi ammissibili? Il contributo del 70% viene calcolato sull’importo totale o sul restante 20%?

Nel caso in cui l’impresa abbia già ottenuto un altro aiuto per la stessa spesa (es. nella misura dell’80% come indicato nell’esempio), si applica il principio secondo il quale il sostegno pubblico non possa superare i costi effettivamente sostenuti. L’importo del voucher sarà, cioè, calcolato sull’importo dell’intera fattura presentata (es. Se una fattura è di 10.000€ e l'80% è già coperto da un altro contributo, il contributo del 70% del bando si calcolerà su 2.000 € (cioè, il 20% rimanente della fattura), risultando in un contributo di 1.400€).

Con riferimento alla Linea A - transizione digitale, nel caso in cui venga acquistato un software gestionale, la formazione sul suo utilizzo può rientrare nel calcolo del 30% dei costi ammissibili relativi alle spese di formazione?

No, la formazione sull’attivazione e/o implementazione dei beni strumentali è ammissibile solo come spesa accessoria del prodotto acquistato e rientra nel calcolo del 70% dei costi ammissibili di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b. 
Inoltre, le spese di formazione imputabili al 30% dei costi (art. 7 comma 1 lettera a) sono ammissibili solo nel caso in cui l’attività venga realizzata dai fornitori qualificati, indicati nella Scheda 1 del Bando: agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuole di Alta formazione e Istituti Tecnici Superiori riconosciuti dal MIUR.