L’art.37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha disposto la proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini di versamento delle imposte (imposte sui redditi, Irap e Iva) che scadono al 30 giugno 2024, per:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale cui al medesimo D.Lgs.n.13/2024;
- i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi contribuenti forfettari e minimi e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli ISA.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 0033353 del 13.06.2024, ha confermato che la proroga si applica anche al versamento del diritto annuale; per le imprese che NON rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza del 1° luglio viene confermata, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
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